Lo scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato di terza media non vede sostanziali cambiamenti rispetto agli anni passati, se non che l’ammissione all’esame può avvenire anche in presenza di un voto finale inferiore a sei decimi. In particolare l’art.2, comma 4 del Decreto ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 prevede che “in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decini, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”. Inoltre, al successivo comma 5 afferma che “il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame (…)”.
Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2019, h.20,40