Sentenza Rossato: Fake news e chiarimenti

Ad alcune sigle sindacali, ormai prive di argomenti poiché sprovviste di qualsivoglia iniziativa volta alla tutela dei propri iscritti, non resta altro che diffondere comunicati farlocchi, che oggi potremmo definire "fake news", in quanto, evidentemente, non hanno nemmeno letto la sentenza che assumono di interpretare (nel caso di specie, la sentenza “Rossato” dell'8.05.2019).

In via preliminare, vogliamo ricordare a chi avrà la pazienza di leggerci, che la Federazione Gilda-Unams, da ora FGU-Snadir, di cui questo sindacato fa parte, ha da sempre tutelato gli interessi dei precari in tutte le sedi di giustizia, con importanti risultati che hanno consentito (anche) la stabilizzazione dei docenti delle scuole statali nel corso del tempo.
 
Basti leggere la sentenza Mascolo del 26.11.2014 in cui la FGU-Snadir ha patrocinato gli  interessi dei precari italiani e grazie alla quale il Governo Renzi è stato costretto a stabilizzare, con la L.107/2015, oltre 100.000 precari.
 
Tale importantissima affermazione dei diritti dei precari è stata poi recepita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr.5072/2016 che, richiamando esplicitamente la sentenza Mascolo, ha introdotto il cd. "danno comunitario", ovvero il riconoscimento del risarcimento del danno per illegittima precarizzazione, dovuto già solo per la violazione della norma comunitaria, senza la necessità per il lavoratore precario di provare il danno subito in sede giudiziaria.
 
L'altrettanto importante coeva sentenza della Corte Costituzionale, nr. 187 del 20.07.2016, ha utilizzato la sentenza Mascolo (cfr. 9 e segg. del "Considerato in diritto") per recepire, nel diritto interno italiano, i principi di tutela dei precari precisando che la “soluzione più lungimirante” è quella della stabilizzazione per mezzo dell’indizione dei concorsi pubblici al fine di attuare le tutele della Direttiva 1999/70/CE.
 
Inoltre, dal risarcimento del danno non sono escluse quelle categorie di lavoratori rimaste escluse dalla stabilizzazione lavorativa dalla L.107/2015, quali ad es. il personale ATA (cfr. p. 18.2 della sentenza in questione).
 
Tale orientamento è stato recepito dai giudici di merito anche di appello i quali hanno, per buona parte, liquidato tutte le richieste di risarcimento del danno relative a diverse cause intraprese da questo sindacato.
 
Per ultimo, in data 13.02.2019, il Tribunale di Napoli ha rimesso alla CGUE, nella causa Gilda-Unams/Snadir e a. C-282/2019, la specifica questione degli insegnanti di religione cattolica rimasti esclusi dal piano di stabilizzazione della L.107/2015 e dalle diverse tornate concorsuali, non ritenendo sufficiente il risarcimento per equivalente ma rivalutando il risarcimento in forma specifica ossia la stabilizzazione lavorativa.
 
In merito, lo Snadir per conto della Confederazione a cui appartiene, ha adito il Comitato sociale dei diritti europei proprio per tutelare i precari della scuola pubblica ma anche degli altri comparti del pubblico impiego.
 
Venendo, infine, al merito della sentenza “Rossato”, chi l’ha letta, non può che ritenere farlocche le affermazioni contenute nella comunicazione di alcune sigle sindacali che hanno affermato che la sentenza “Rossato” chiuderebbe la stagione dei risarcimenti per i docenti a tempo determinato.
 
Va innanzitutto detto che, nel caso di specie, trattasi di richiesta risarcitoria aggiuntiva alla stabilizzazione che il ricorrente Rossato aveva, comunque, ottenuto per scorrimento di graduatoria in data 2.09.2015.
 
Già tale premessa consentirebbe di chiudere il discorso, che, per mero dovere di chiarezza, evidenzierà i principi di diritto che la sentenza “Rossato” ribadisce rispetto alla inadeguata soluzione del risarcimento del danno rispetto la richiesta stabilizzazione.
 
In effetti, la Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, si è concentrata nel dare centralità ed esclusività all’assunzione stabile, come unica modalità di risarcimento della violazione della clausola 5, precisando che non vi possa essere una sanzione “aggiuntiva” relativamente alla reiterazione dei contratti a termine del periodo di precariato.
 
In conseguenza, unica sanzione obbligatoria garantita dalla clausola 5, punti 1 e 2, è il diritto alla stabilità lavorativa e non possono essere imposte altre sanzioni in cumulo con quella “comunitaria”, neanche il versamento di danni punitivi, dal momento che il principio del risarcimento integrale del danno subito e il principio di proporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, ossia la stabilizzazione del posto di lavoro che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico (sentenza Rossato, punto 43).
 
In sintesi, la Corte di Giustizia Europea, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che il legislatore nazionale – al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – deve adottare un piano straordinario di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti precari, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attinge per l’assunzione di docenti a tempo determinato.
 
Pertanto, la sentenza in questione, nel solco della sentenza Sciotto della CGUE ma anche della menzionata sentenza della Consulta nr.187/2016, adotta quale unico rimedio possibile la stabilizzazione dei precari questione che, “more solito”, è affidata ai Giudici nazionali che dovranno assumersi la responsabilità dell’applicazione verticale delle norme di tutela europee a riguardo.
 
Farlocca la premessa, farlocco il ragionamento.
 
Orazio Ruscica
 

 

Snadir - Professione i.r. - 15 maggio 2019, h.20.00

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