Recupero 2013 nella progressione di carriera: l'ordinanza della Cassazione
Opportunità di recupero economico e azione legale
La recente ordinanza 16133 dell’11 giugno 2024 della Corte di Cassazione, riconosce come rilevante ai fini giuridici l’anno 2013 sia per il personale precario che per quello di ruolo.
Ricordiamo che il blocco della progressione economica per gli anni 2010/2011/2012/2013 è stato stabilito dal Governo Berlusconi IV (Popolo della libertà, Lega Nord, Movimento per le Autonomie) con l’art. 9 del D.L. 78/2010.
Successivamente con diverse azioni sindacali attuate efficacemente dalla Federazione Gilda-Unams/Snadir si è riusciti con tre Contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente CCNL 4/8/2010, CCNL 10/3/2011 e CCNL 7/8/2012, a recuperare gli anni 2010, 2011 e 2012 agli effetti giuridici ed economici. L’anno 2013 era rimasto purtroppo fuori dagli accordi per mancanza di disponibilità delle forze politiche.
L’Ordinanza 16133 dell’11 giungo scorso, in linea con quanto già stabilito dalla stessa Corte con sentenza 178/2015, stabilisce la legittimità del blocco per “esigenze di contenimento delle spesa pubblica” solo se riferito al periodo indicato dalla norma di legge. Infatti, recita così la sentenza: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Pertanto, la predetta ordinanza permette di intraprendere un’azione a tutela degli iscritti Snadir e di coloro che vorranno iscriversi, caldeggiando la presentazione di una diffida al fine di recuperare le somme spettanti e come atto per l’interruzione dei termini di prescrizione al fine di avviare un eventuale ricorso territoriale.
Chiunque fosse interessato, potrà compilare il FORM ; dopo la compilazione sarà possibile scaricare il modello di diffida.
Tale modello dovrà essere invito agli indirizzi indicati a mezzo pec o tramite raccomandata A/R (si ricorda di conservare la documentazione di avvenuta ricezione/consegna).
Vi terremo informati tramite email delle eventuali successive azioni da intraprendere.
Fgu/Snadir - Professione i.r. - 04 luglio 2024 - h.16,15