Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/2025

Il Ministero dell’Istruzione e del merito  ha  comunicato le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2024/2025;  tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria  dovranno farlo, compilando gli appositi modelli,

 dall11 al 24 luglio 2024: personale docente, docenti di religione e personale educativo
 dall’8 al 19 luglio 2024: personale ATA
 
Il suddetto Ministero ha reso noto, con l’Intesa del 27 giugno 2024 che le disposizioni del CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022, già prorogate per l’a.s. 2022/2023 e per l’a.s. 2023/2024, continueranno ad essere applicate anche per l’anno 2024/2025, con alcune precisazioni descritte all’art.1 della predetta Intesa.
 
Gli  insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, potranno quindi essere:

    1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;

    2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)

    3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

 
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
   4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
   5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
 
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (nel caso del punto 4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (nel caso dei punti 3 o 5).
 
Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di  1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto -  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole -  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata  la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio  svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
 
Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
 
Inoltre:
per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni dell’art. 1 comma 7 per gli anni scolastici del CCNI valido per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi;  età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
 
le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute (art. 7 comma 2 del CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
 
L’O.M. 31/2024 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3,  CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
 
Per le  assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
 
Per l’a.s. 2024/2025  i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
 
I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
 
I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
 
I docenti di religione hanno  la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (Art. 2 comma 7 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
 
 I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno precedente (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
     
     La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 27 gennaio 2022 e valido per il triennio 2022/2025.

Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).

Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4 comma 2 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,  prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

 
 
 
Da sottolineare inoltre che:

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità oppure nei link sotto riportati e devono essere presentate tramite PEC all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente, salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti (ex Uffici scolastici Provinciali). 

 
USR Abruzzo drab@postacert.istruzione.it
USR Basilicata drba@postacert.istruzione.it
USR Calabria drcal@postacert.istruzione.it
USR Campania drca@postacert.istruzione.it
USR Emilia Romagna drer@postacert.istruzione.it
USR Friuli V. Giulia drfr@postacert.istruzione.it
USR Lazio drla@postacert.istruzione.it
USR Liguria drli@postacert.istruzione.it
USR Lombardia drlo@postacert.istruzione.it
USR Marche drma@postacert.istruzione.it
USR Molise drmo@postacert.istruzione.it
USR Piemonte drpi@postacert.istruzione.it
USR Puglia drpu@postacert.istruzione.it
USR Sardegna drsa@postacert.istruzione.it
USR Sicilia drsi@postacert.istruzione.it
USR Toscana drto@postacert.istruzione.it
USR Umbria drum@postacert.istruzione.it
USR Veneto drve@postacert.istruzione.it
 
Coloro che ne sono forniti possono inoltrare la modulistica in formato digitale a mezzo PEC.
 
I colleghi sprovvisti di PEC possono rivolgersi alle proprie segreterie provinciali Snadir che provvederanno, su loro esplicita richiesta, all’invio della modulistica (integrata di una copia in pdf del proprio documento di identità) dalla PEC dello Snadir territoriale.
 
Le domande compilate dovranno essere scansionate (dopo averle firmate) oppure firmate digitalmente. 
 
 
AVVERTENZA: La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all’art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 permetterà di intervenire con disposizioni “ad hoc” anche per le specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia - della regione Campania – interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
 
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N.B. - Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
 
I link con * saranno attivi al più presto
 
 
Fgu/Snadir - Professione i.r. - 05 luglio 2024 - h.18,00

 

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