Ricostruzione di carriera. Chi deve presentare domanda?
Il personale della scuola di ruolo deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2024 tramite il sistema di Istanze On Line, 
mentre gli incaricati annuali di religione devono presentarla in forma cartacea
  
La legge 107/2009 all’art. 1 comma 209 stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
Su “Istanze On Line” il personale di ruolo Docente (compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica), educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2024.
Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”.
 
Chi potrà accedere a tale funzione telematica? 
I docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova, così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente, le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
 
Docenti di religione di ruolo
I docenti di religione di ruolo assunti al 1° settembre 2023, avendo superato l’anno di prova, devono quindi procedere immediatamente ad una nuova ricostruzione di carriera.
Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2017, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, deve procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo. 
In questi casi, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, nonché quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
 
Docenti di religione incaricati annuali
È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura telematica i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per questi ultimi, le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015 (1° settembre – 31 dicembre), dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
 
Chiedi allo Snadir
La nostra trentennale azione a favore della categoria dei docenti di religione ci ha consentito di consolidare una competenza solida e aggiornata nell’elaborare ogni fattispecie di ricostruzione e progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione, così come degli stessi docenti di ruolo.
Pertanto, per qualsiasi ulteriore chiarimento o elaborazione delle predette ricostruzioni, contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 14,00 alle 18.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it 
 
 
 
Snadir  - Professione i.r. - 18 settembre 2024 – h.17,30
 
 
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