Statuto

STATUTO

Denominazione e sede

Art.1) E' costituito lo SNADIR - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, autonomo organismo rappresentativo dei docenti di religione dei vari ordini e gradi, nonché del personale scolastico docente e non docente, delle scuole statali e non statali, in servizio, in pensione o in attesa di nomina.

Lo SNADIR ha sede in Modica in via Sacro Cuore n. 87. La variazione della sede sociale nell'ambito del Comune di Modica non costituirà variazione del presente Statuto.

Scopi

Art.2) Lo SNADIR si propone di tutelare, valorizzare e far progredire le condizioni professionali dei docenti di religione e di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutelare i lori interessi giuridici, sociali e di lavoro, nonché di contribuire allo sviluppo della politica scolastica e del sistema di istruzione.

Attività

Art.3) Lo SNADIR persegue gli scopi di cui all'articolo 2 attraverso adeguate proposte politiche e sindacali, specifiche attività di contrattazione, legittime azioni di pressione verso le controparti, particolari federazioni con altri organismi sindacali o professionali ed appropriate attività di patronato e quant'altro deciderà il Congresso nazionale.

Durata

Art.4) Il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE È a tempo indeterminato.

I soci

Art.5) I soci possono essere tutti coloro che presentino le caratteristiche indicate nell'articolo 1. Per essere ammessi come tali devono versare una quota sociale il cui ammontare è stabilito dal Congresso nazionale.

Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative del sindacato nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario della stessa.

L'iscrizione al sindacato e la riscossione della quota associativa si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo - anche in caso di variazione dell'importo della quota a seguito di deliberazione del Congresso nazionale, da notificarsi con i mezzi che il sindacato riterrà più opportuni entro il trenta (30) settembre - ove non vengano formalmente revocate dal socio mediante comunicazione scritta alla segreteria nazionale.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità;

c) per radiazione.

A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) l'ammonizione;

b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;

c) l'espulsione dal sindacato.

Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dalla segreteria nazionale.

Organi statutari

Art.6) Gli organi dello SNADIR sono:

- il congresso provinciale;

- la segreteria provinciale;

- il congresso nazionale;

- il collegio nazionale dei probiviri;

- la segreteria nazionale.

Il congresso provinciale

Art.7) Il congresso provinciale è l'assemblea dei soci dello SNADIR della provincia.

Il congresso provinciale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi dello SNADIR a livello provinciale, regionale e nazionale; compila ed approva il regolamento congressuale provinciale; elegge i delegati provinciali al congresso nazionale; elegge la segreteria provinciale e ne valuta l'operato.

La segreteria provinciale

Art.8) La segreteria provinciale è l'espressione del congresso provinciale presso gli organismi nazionali e rappresenta lo SNADIR presso gli organismi provinciali.

Dà attuazione alle deliberazioni del congresso provinciale e degli organi regionali e nazionali; svolge attività di contrattazione decentrata e di patronato; approva il bilancio

preventivo e consuntivo; redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi provinciali,la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello provinciale; elegge al suo interno un segretario coordinatore, responsabile della funzione di rappresentanza della segreteria provinciale, il quale fa parte di diritto del congresso nazionale.

Particolari deleghe

Art.9) Qualora ragioni di opportunità lo consentano, la segreteria nazionale può costituire segreterie provinciali con funzioni di segreteria regionale. Tali segreterie avranno la funzione di coordinamento dell'attività sindacale a livello regionale; rappresentano lo SNADIR presso gli organismi regionali.

Può essere convocato il congresso regionale.

Esso si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale a carattere consultivo per l'attività degli organi dello SNADIR.

Il congresso nazionale

Art.10) Partecipano al congresso nazionale:

- il segretario nazionale;

- i membri della segreteria nazionale;

- i delegati eletti dai congressi provinciali;

- i segretari provinciali o i delegati provinciali;

- i coordinatori regionali;

- i soci fondatori regolarmente iscritti allo SNADIR.

Il congresso nazionale si pronuncia sulla situazione della categoria e sull'azione svolta dal sindacato; compila ed approva il regolamento congressuale nazionale; definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi dello SNADIR a livello nazionale; stabilisce l'importo della quota associativa e la percentuale della quota da distribuire annualmente a ciascuna sezione provinciale; elegge il segretario nazionale e la segreteria nazionale; elegge il collegio nazionale dei probiviri.

Il collegio nazionale dei probiviri

Art.11) Il collegio dei probiviri È composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal congresso nazionale.

Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dallo SNADIR. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato. Le decisioni sono inappellabili.

Le altre competenze del collegio dei probiviri e le modalità di funzionamento sono demandate ad un apposito regolamento adottato dal congresso nazionale.

La segreteria nazionale

Art.12) La segreteria nazionale, organo direttivo, è l'espressione del congresso nazionale ed ha funzione di rappresentanza generale dello SNADIR.

E' composta dal segretario nazionale e da non più di quattordici (14) soci, eletti fra i membri del congresso nazionale.

La segreteria nazionale:

a) dà attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale;

b) svolge attività di contrattazione generale e di patronato;

c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

d) redige e conserva su appositi registri i verbali delle riunioni degli organi nazionali, la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello nazionale;

e) delibera, nelle more della costituzione di segreterie provinciali, in via d'urgenza, l'ammissione di nuovi soci e la decadenza degli stessi;

f) ratifica o meno, ferma restando in ogni caso la loro efficacia giuridica, gli atti compiuti in via d'urgenza dal segretario nazionale;

g) delega all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti della segretaria nazionale, fissando i limiti delle deleghe;

h) aggiorna all'inizio dell'anno, o quando ne ravvisa la necessità, l'elenco dei soci che fanno parte del sindacato;

i) elegge al suo interno tre vice segretari nazionali;

j) elegge al suo interno un tesoriere responsabile dell'attività finanziaria del sindacato;

k) delibera, ove lo ritenga necessario, l'istituzione di segreterie zonali (sub provinciali) fissandone i compiti con appositi regolamenti all'uopo emanati; il segretario zonale farà parte di diritto della segreteria provinciale;

l) delibera l'istituzione di centro-studi, centri autonomi di assistenza fiscale e di patronati;

m) convoca gli organismi provinciali; nelle more della convocazione del primo congresso provinciale elegge il segretario ed il tesoriere provinciali; il segretario ed il tesoriere così eletti resteranno in carica fino all'elezione di tali organi da parte del congresso provinciale;

n) compie quant'altro le viene demandato dal presente Statuto.

Il segretario nazionale

Art.13) Il segretario nazionale:

a) ha la rappresentanza legale del sindacato sia in campo negoziale che giudiziale ed amministrativo;

b) in caso di urgenza compie tutti gli atti che ritiene necessari, comprese le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e le azioni di natura conservativa o esecutiva;

c) può delegare con atto formale avente anche rilevanza esterna, alcuni suoi compiti ad altro membro della segreteria nazionale;

d) convoca e presiede le riunioni del congresso nazionale e della segreteria nazionale;

e) promuove, dirige e coordina l'attività del sindacato con la collaborazione della segreteria nazionale;

f) può compiere in qualsiasi momento verifiche alla cassa in presenza del tesoriere;

g) compie quant'altro previsto nel presente statuto.

Il tesoriere

Art.14) Il tesoriere è responsabile solidalmente col segretario nazionale dell'attività finanziaria del sindacato; tiene i libri contabili; prepara lo stato di previsione e il bilancio consuntivo nonché lo stato patrimoniale da sottoporre alla segreteria nazionale; provvede all'esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie, previa autorizzazione del segretario nazionale o di un suo delegato.

Le sezioni provinciali

Art.15) Le sezioni provinciali dello SNADIR sono, dal punto di vista amministrativo e patrimoniale, autonome, entità distinte tra loro e dal Sindacato Nazionale e dai suoi organi periferici. Pertanto, il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, nella sua struttura nazionale e i suoi organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa delle sedi provinciali, le quali restano le sole responsabili dei loro impegni economici, salvo il caso in cui vi sia stata una preventiva autorizzazione per iscritto della segreteria nazionale.

Delegati d'Istituto

Art.16) I delegati d'Istituto sono nominati dalla segreteria provinciale o, dove manca, dalla segreteria regionale o nazionale.

Svolgono attività di contrattazione decentrata, seguendo le direttive della segreteria nazionale.

Le cariche

Art.17) Le cariche negli organismi statutari sono elettive e durano tre (3) anni. Hanno diritto di voto tutti i soci dello SNADIR. Le elezioni sono organizzate dalla segreteria di competenza e si svolgono con votazioni dirette o segrete.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E' consentito soltanto il rimborso delle spese vive.

Le risorse finanziarie e patrimoniali

Art.18) Il patrimonio del sindacato è costituito da:

a) le quote versate periodicamente dai soci;

b) eventuali lasciti e donazioni;

c) contributi provenienti da privati e da enti pubblici;

d) eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;

e) i corrispettivi dei costi per i servizi resi in rapporto di convenzione;

f) i redditi del patrimonio medesimo.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Le risorse finanziarie e patrimoniali dello SNADIR sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali. Ogni segreteria È responsabile in solido della gestione economica di sua competenza.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono il 1º gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici.

Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sostituzione dei componenti la segreteria nazionale e

le segreterie provinciali

Art.19) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti la segreteria nazionale, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione; i membri così nominati restano in carica fino al Congresso Nazionale successivo.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza il Congresso Nazionale perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti le segreterie provinciali, la loro sostituzione viene demandata ad un apposito regolamento attuativo dello Statuto.

Modifiche dello Statuto

Art.20) Le modifiche del presente statuto saranno deliberate, su proposta della segreteria nazionale, dal congresso nazionale con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.

Scioglimento del sindacato

Art.21) Lo scioglimento del sindacato può essere deliberato dal congresso nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.

Esaurita la liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, sentito l'organismo di controllo preposto per legge, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio a norme generali

Art.22) Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le norme del diritto civile relative alle associazioni.
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