Il Miur chiarisce sulle operazioni di scrutinio finale integrativo

Il Miur chiarisce sulle operazioni di scrutinio finale integrativo

   Il Miur -con Nota prot. 7783 del 10 luglio 2008 - ha fornito chiarimenti sull'utilizzazione del personale nelle operazioni di scrutinio finale integrativo per gli studenti il cui giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'O.M. n.92/2007.
   La nota fa riferimento, ovviamente, alla situazione in cui lo scrutinio finale viene effettuato dopo il 31 agosto. In questo caso i docenti a tempo indeterminato o determinato (con nomina fino al 31 agosto) in servizio nella vecchia scuola, che siano "stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescienza", potranno essere richiamati per svolgere le operazioni di scrutinio finale; per tale impegno avranno diritto al rimborso delle spese.
   Nel caso in cui questi docenti non siano intenzionati ad accettare tale incarico, potranno essere sostituiti con un altro docente della stessa disciplina.
Diverso è il caso dei docenti in servizio fino al termine delle lezioni e delle attività didattiche. Questi, non essendo loro malgrado in costanza di rapporto di lavoro, non sono obbligati né possono essere obbligati a svolgere né verifiche né scrutini.
   E' ovvio che la norma si applica anche ai docenti di religione. Non sembra superfluo ricordare che i docenti di religione partecipano alle operazioni di scrutinio finale con voto determinante.

La Redazione

Snadir  - lunedì 14 luglio 2008

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