A carico del Mef il pagamento delle operazioni di scrutinio finale integrativo
L'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, concernente il recupero dei debiti scolastici, e segnatamente l'art.8, comma 6, aveva previsto che la verifica degli esiti a seguito di frequenza di corsi Idei istituiti dalla scuola e relativo esame di valutazione finale, fosse affidato al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che avesse proceduto allo scrutinio di giugno. Molti problemi aveva comportato questa decisione soprattutto per i docenti che avevano un contratto a tempo determinato, sia supplenti annuali sia supplenti sino al termine delle attivit` didattiche (30 giugno), per i quali si era reso necessario un supplemento contrattuale per i giorni di settembre impegnati in tali scrutini.
Con la nota del 10 luglio 2008, n° 7783, Il Miur aveva poi espresso dei chiarimenti relativamente all'utilizzazione del personale nelle operazioni di scrutinio finale integrativo per gli studenti il cui giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'O.M. n.92/2007. Tale nota faceva riferimento, ovviamente, alla situazione in cui lo scrutinio finale viene effettuato dopo il 31 agosto. In questo caso i docenti a tempo indeterminato o determinato (con nomina fino al 31 agosto) in servizio nella vecchia scuola, che siano "stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescienza", avrebbero potuto essere richiamati per svolgere le operazioni di scrutinio finale; per tale impegno avrebbero avuto diritto al rimborso delle spese.
Adesso il MIUR con nota del 23 dicembre 2008 Prot. n. AOODGPER , avente per oggetto:"Anno scolastico 2007/08 : proroghe e ripristino di contratti di personale ATA e di personale docente su posti con oneri a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze" chiarisce ulteriormente che le attività di cui sopra e le conseguenti contrattualizzazioni, benché ricadenti nel periodo del nuovo anno scolastico 2008/09, devono comunque essere riferite funzionalmente a operazioni finali dell'anno scolastico 2007/08; pertanto devono essere considerate: "periodi di ultrattività contrattuale resisi necessari e attivati; trattasi di adempimenti obbligatori e non opzionali per le scuole che si riferiscono, secondo le disposizioni in materia vigenti, a posti con oneri a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e i cui ulteriori oneri contrattuali non possono che seguire la medesima assegnazione."
L'ulteriore aggravio lavorativo deve quindi essere retribuito con competenze a carico del Ministero dell'Economia.
Michele D'Ambrosio
- Nota del 23 dicembre 2008 Prot. n. AOODGPER
- Il Miur chiarisce sulle operazioni di scrutinio finale integrativo
- Nota del 10 luglio 2008, n° 7783
- Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007
Snadir - Professione i.r - martedì 30 dicembre 2008