Chiarimenti sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e sul comportamento

Chiarimenti sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e sul comportamento


   Il Ministero ha fatto chiarezza sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; è stata emanata infatti stamani (23 gennaio 2009) la circolare n° 10, prot. n° 636, con la quale si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si applica  alle valutazioni degli insegnanti di religione, per i quali si specifica che  "continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia";  nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi  una procedura di derivazione concordataria (art. 4 della  legge n° 824/1930) recepita all'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296.
   Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti; inutili allarmismi sono stati artatamente diffusi a proposito dello "Schema di regolamento per la valutazione degli alunni", che all'art. 3 comma 6, recita "la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo Unico....".
   Fermo restando il fatto che tale "Schema di regolamento" è solo una "bozza" che va ancora rivista e corretta e non ha quindi nessun carattere applicativo, è comunque opportuno sottolineare che la frase "da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione " è riferita alla "determinazione della media complessiva dei voti " e NON alla votazione sul comportamento; infatti all'art. 7 del predetto schema la formulazione chiarisce in modo inequivocabile che "l'insegnamento della religione è utile ai fini del voto del comportamento, dei crediti scolastici e all'ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" .
   Proprio per chiarire al meglio questi concetti e per evitare che tali frasi vengano utilizzate nella loro accezione negativa nei confronti dell'insegnamento della religione, lo Snadir ha scritto una lettera (di cui si riporta il testo) ai Presidenti della VII Commissione di Camera e Senato, nonché al Dott. Dutto del Ministero dell'istruzione, perché nella  stesura definitiva  dello "schema di regolamento" il comma in questione venga riscritto in modo più comprensibile.

La Redazione

Snadir - Professione i.r. - venerdì 23 gennaio 2009

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