La riduzione oraria per motivi di forza maggiore non va recuperata

La riduzione oraria per motivi di forza maggiore non va recuperata


Il tribunale di Saluzzo ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio di Istituto di una scuola secondaria superiore di Saluzzo, che aveva imposto ai docenti di recuperare le frazioni orarie dovute alla riduzione dell’ora di lezione “a causa dell’incompatibilità dell’orario dei mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni, prevalentemente pendolari” ed ha condannato l’Istituto “ a retribuire i ricorrenti per le ore lavorate in più, laddove effettivamente prestate”.
In particolare il giudice di Saluzzo ha confermato la validità dell’art. 28 del CCNL 2006/2009 e delle circolari ministeriali n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 03.07.1980. Pertanto solo nel caso in cui la riduzione oraria discenda da esigenze didattiche (comma 7 dell’art. 28 CCNL 2006/2009), sussiste l’obbligo di recuperare le frazioni orarie. Invece, qualora la riduzione sia determinata per cause di forza maggiore e , quindi, da motivi estranei alla didattica, le frazioni orarie non vanno recuperate.
Nel primo caso la delibera è assunta dal Collegio dei docenti; nel secondo caso dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
Snadir - Professione i.r. - 8 gennaio 2011

;