Precisazione del Miur: il ricongiungimento al familiare non va riconosciuto nella Graduatoria regionale per l’individuazione ei soprannumerari di religione cattolica

Precisazione del Miur: il ricongiungimento al familiare non va riconosciuto nella Graduatoria regionale per l’individuazione ei soprannumerari di religione cattolica

 
Il Miur con Nota prot.4911 del 20 maggio 2013 ha precisato che nella graduatoria di cui all’art.10 dell’O.M.n.199 del 21.3.2013, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia.
Invece, tale punteggio è riconosciuto per ricongiungimento al familiare (coniuge, o in mancanza, figli o genitori) nella mobilità territoriale tra diocesi diverse e nelle utilizzazioni tra scuole diverse nell’ambito della stessa diocesi (art.1, comma 6 Ipotesi CCNI 15 maggio 2013).
Pertanto, gli Uffici Scolastici regionali oppure gli Ambiti Territoriali competenti dovranno provvedere alla eliminazione nella Graduatoria regionale per ambiti diocesani all’eventuale punteggio attribuito per ricongiungimento al familiare.
Infine, la Nota precisa che nella graduatoria regionale per ambiti diocesani l’anno scolastico in corso non è valutabile.
 
 

I files sottoriportati sono stati aggiornati con le indicazioni della predetta Nota

Snadir - Professione i.r. - 20 maggio 2013
 
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