Petizione e ricorsi precariato: qualcosa si muove!
Petizione e ricorsi precariato: qualcosa si muove!
Lo scorso 18 luglio la Corte Costituzionale, a seguito della richiesta di alcuni Tribunali circa la legittimità costituzionale dell’art.4 cc.1 e 11 della legge 124/99, con ordinanza n. 207/13 ha rinviato alla Corte di Giustizia europea la questione relativa alla compatibilità della normativa italiana con la direttiva comunitaria in materia di reiterazione dei contratti a termine. Reiterazione che – lo ricordiamo - l’Amministrazione scolastica italiana continua ad imporre al personale scolastico, pur avendo quest’ultimo superato il requisito di almeno 36 mesi di servizio. La problematica inerente la condizione lavorativa di migliaia di precari italiani sarà, pertanto, affrontata dai giudici di Lussemburgo, certamente in possesso di una più ampia visione d’insieme del quadro normativo europeo in tema di lavoro a tempo determinato.
L’ordinanza della Corte Costituzionale riapre, dunque, la questione e riaccende le speranze dei precari di vedere trasformato – o, come si dice in termini tecnici, “riqualificato” - il loro contratto di lavoro. Inoltre, l’ordinanza è la conferma che i ricorsi collettivi, per i quali lo Snadir si è impegnato negli ultimi due anni, non sono infondati. Impegno che lo Snadir ha voluto assumersi sostenendo anche i ricorsi al Giudice del Lavoro per la “stabilizzazione” del precariato (nella misura dell’organico previsto dalla legge 186/2003) e quello, ad esso collegato, per sollecitare la procedura europea d’infrazione.
E’ una svolta significativa se pensiamo che nel giugno dello scorso anno la Corte di Cassazione, con sentenza n.10127, intervenne negativamente sulla questione della stabilizzazione del precariato della scuola, in particolare cercando di specificare i casi per i quali si potesse ritenere che la Pubblica Amministrazione avesse abusato o meno dello strumento contrattuale a tempo determinato. Si trattava di una sentenza riguardante il ricorso di un insegnante precario - non di religione - il quale aveva documentato “supplenze annuali su organico di fatto – ossia posti non vacanti ma di fatto disponibili – seguite, con intervallo di due mesi, da supplenze temporanee in sostituzione di personale assente” e solo successivamente supplenze su organico di diritto (cioè posti disponibili e vacanti). Un caso quindi abbastanza circoscritto e molto diverso dalla casistica degli incaricati annuali di religione (nominati sempre su posto vacante e disponibile), ma che contribuì a scoraggiare tanti che avrebbero potuto prendere in considerazione l’ipotesi di partecipare al contenzioso.
Molti colleghi, invece, decisero di condividere con risolutezza questa battaglia che possiamo definire “di giustizia” ancor prima che meramente contrattuale. Ora si vede qualche spiraglio! Non possiamo affermare di aver aggiunto l’obiettivo, ma il pronunciamento della Corte Costituzionale ci conforta perché dimostra che le ragioni portate all’attenzione del Giudice erano e sono tuttora aderenti alla normativa europea alla quale anche l’Italia dovrebbe conformarsi. I tempi sono stati lunghi, e potrebbero essere ancora tali, ma siamo convinti che da questa esperienza la nostra categoria professionale uscirà rafforzata, così come a suo tempo avvenne per lo “stato giuridico” ottenuto con la legge n.186/2003 e con il successivo concorso.
I nuovi fatti descritti ci suggeriscono di lasciare ancora aperti i tempi relativi alla raccolta di firme per ottenere la trasformazione della graduatoria del concorso del 2004 in graduatoria permanente ed allo stesso tempo affinché il Ministero bandisca un nuovo concorso che apra una prospettiva per i numerosi insegnanti di religione che non ebbero la possibilità di partecipare al primo (ed unico) concorso, risalente ormai a quasi dieci anni addietro.
E’ tempo allora di riprendere con vigore il percorso avviato su diversi fronti per rimettere al centro della vita politica il tema del lavoro e l’eliminazione del precariato! Il lavoro precario è espressione di una società soggetta all’arbitrio del potere economico che mortifica la dignità della persona, non garantendole adeguate tutele giuridiche.
Oarzio Ruscica
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- VADEMECUM MOBILITAZIONE PER LA FIRMA DELLA PETIZIONE 2013
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Snadir - Professione i.r. - 02 agosto 2013