Il Miur dà la possibilità agli insegnanti di posto comune di impartire l’insegnamento della religione anche su più classi. Lo Snadir, invece, ribadisce la corretta applicazione delle norme concordatarie

Il Miur dà la possibilità agli insegnanti di posto comune di impartire l’insegnamento della religione anche su più classi

 

Lo Snadir, invece, ribadisce la corretta applicazione delle norme concordatarie

 
 
Con la Nota Prot. 2487 del 15 novembre 2013 il Miur ha esteso a tutti gli uffici scolastici regionali il precedente parere in risposta ad un quesito formulato dall’USR delle Marche, sulla questione dell’attribuzione dell’insegnamento della religione alle insegnanti di posto comune, limitatamente alle proprie classi.
Il Miur ribadisce che l’insegnante di posto comune non può impartire il “solo” insegnamento della religione cattolica su classe diversa dalla propria, ma introduce anche una interpretazione, a nostro giudizio, non rispondente alla mutata realtà dell’insegnamento della religione nella scuola italiana a seguito della legge n. 186/2003 e dell’Intesa del giugno 2012: a parere del Miur l’insegnante di posto comune impegnata su più classi può impartire l’insegnamento della religione su tutte le classi per le quali svolge l’insegnamento curricolare.
Tale orientamento, evidentemente, non tiene in debito conto che oggi l’insegnamento della religione viene impartito da docenti specialisti che accedono all’insegnamento tramite concorso pubblico e che al disposto  dell’art.1, comma 3, della legge n. 186/2003 andrebbe attribuito valore residuale e di transizione.  Ciò appare tanto più evidente considerato che l’Intesa del giugno 2012 richiede agli aspiranti insegnanti di religione un percorso quinquennale di studi molto impegnativo finalizzato al conseguimento della Laurea magistrale in Scienze religiose.
A tutto ciò si aggiunga il grave rischio che tale orientamento potrebbe determinare sugli organici: le cattedre in organico potrebbero subire variazioni consistenti a seguito della decisione, mutevole di anno in anno, delle insegnanti di posto comune di richiedere o meno di impartire anche l’insegnamento della religione.
La Nota del Miur affida poi alla discrezionalità del dirigente scolastico l’attribuzione o meno all’insegnante di posto comune dell’insegnamento della religione non essendo tale insegnante titolare di un diritto all’attribuzione di tale insegnamento. Insomma la decisione circa l’ingresso o meno delle insegnanti specialiste di religione nella scuola, per le ore lasciate disponibili dalle insegnanti curricolari,  prima ancora che alle diocesi, sarà materia attribuita ai dirigenti scolastici.
Eppure dalla lettura della “Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” al punto 2.6 appare chiaro che la possibilità di attribuire l’insegnamento di religione è riferito alla singola sezione o classe (i termini sono espressi al singolare): un richiamo più rigoroso al testo avrebbe escluso qualsiasi ulteriore e diversa interpretazione.  La stessa espressione al singolare la ritroviamo, sullo stesso argomento, anche all’art. 1, comma 3, della legge n. 186/2003: anche qui il riferimento è alla singola sezione o alla singola classe.
Sulla materia sono risultate, a suo tempo, ben argomentate la Nota prot.17507 del 29 luglio 2010 emandata dall’USR Sicilia e la Nota Prot. 7582 del 5 agosto 2010 emanata dall’USR Puglia con le quali veniva evidenziato che i docenti curricolari forniti della specifica idoneità e del titolo di qualificazione professionale non possono insegnare religione cattolica se non in classi di cui sono titolari o come insegnanti “unici” o come “prevalenti” e pertanto in un’unica classe e per un numero massimo di due ore settimanali.
Si apre la grave prospettiva di una svalutazione della funzione e delle competenze dell’insegnante di religione specialista, nonostante sia oggi l’unico soggetto fornito di adeguata formazione sia sul piano dei contenuti che su quello della didattica.
Infine, è necessario tenere presente che la Nota prot. 2989 del 6 novembre 2012 stabilisce che gli insegnanti di posto comune potranno continuare a insegnare religione cattolica “se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007/2012. Se invece il loro servizio nell’insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti….Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno” essere in possesso di uno specifico master di secondo livello oppure di uno dei titoli previsti dal DPR 175/2012 (laurea magistrale in scienze religiose, baccalaureato, licenza o dottorato). In ogni caso dovranno essere riconosciuti idonei dall’Ordinario diocesano competente per territorio per  l’insegnamento della religione. Infatti senza idoneità nessuno può impartire l’insegnamento della religione cattolica. Sarà quindi compito del Dirigente scolastico verificare il possesso da parte dell’insegnante di posto comune del titolo di qualificazione professionale previsto dal DPR 175/2012 e della certificazione dell’idoneità.
Pertanto lo Snadir, pur esprimendo tutto il suo disappunto per la disinvolta intercambiabilità di ruoli e funzioni che emerge da quanto indicato dalla Nota del Miur in questione, anche avallata dal parere della CEI in data 9 ottobre 2013 (di cui si ha traccia solo nella Nota prot.2413 del 6/11/2013), ricorda  che i casi in cui l’insegnante di posto comune possa impartire l’insegnamento della religione sono abbastanza residuali. Infatti, l’insegnante di posto comune potrà impartire il predetto insegnamento nella classe in cui è anche titolare di altri insegnamenti o attività educative. Si viene così ad escludere il caso in cui tale insegnante impartisca in altre classi soltanto l’insegnamento della religione cattolica.
Invitiamo, pertanto, tutti gli insegnanti di religione e i direttori degli uffici scuola delle diocesi a vigilare affinché non siano messe in atto azioni contrarie alla legge n.121/1985 e al Dpr 175/2012.
Lo Snadir, qualora venissero meno le posizioni lavorative dei docenti di religione già in servizio, non esiterà a tutelare i diritti dei singoli docenti coinvolti in tali situazioni.
 
 
 
  Snadir - Professione i.r. - 20 novembre 2013

 

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