Lo Snadir ricorre in appello al Consiglio di Stato per l'attribuzione della "Carta del docente" anche per i docenti di rleigione con contratto a tempo determinato
Lo Snadir ricorre in appello al Consiglio di Stato per l'attribuzione della "Carta del docente" anche per i docenti di religione con contratto a tempo determinato
Dopo che il TAR per il Lazio, con sentenza n.7799/2016 del 7 luglio 2016, ha respinto il ricorso sul “bonus formazione”, previsto dalla legge n. 107/2015 per i soli docenti di ruolo, con la motivazione che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”, lo Snadir ha deciso di presentare istanza in appello presso il Consiglio di Stato.
Nel ricorso al TAR si contestava il D.P.C.M. del 23.09.2015 e la relativa nota MIUR 15219 del 15.10.2015 con il quale si indicano quali destinatari della “carta del docente” i soli docenti a tempo indeterminato. Purtroppo - come abbiamo già affermato in precedenza - la sentenza del Tar Lazio del luglio scorso non pone l’accento su questioni di tipo amministrativo, bensì nelle norme insite nella Legge 107/2015, le quali dispongono che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124).
Lo Snadir ritiene che questa illegittima esclusione rappresenti una grave discriminazione nei confronti degli incaricati annuali di religione e di tutti i docenti non di ruolo, nonché una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, dato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico sia una condizione indispensabile alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità docente.
Lo Snadir chiede, inoltre, che nelle “condizioni di impiego” si debba includere tutti i trattamenti economici, in qualsiasi modo gli stessi siano denominati. Pertanto, la stessa “carta del docente”, in quanto avente ad oggetto proprio in modo diretto e immediato la corresponsione di una precisa somma di denaro, sia riconducibile all’interno del trattamento economico, inteso nella sua massima ampiezza.
Snadir - Professione i.r. - 6 dicembre 2016, h.11.40