Titolarità della sede anche per gli Idr: il Miur dice no. (Editoriale pubblicato su Professione i.r. 12/2018)
 Lo Snadir e le altre organizzazioni sindacali hanno chiesto di riaprire una sequenza contrattuale specifica
 
Il nuovo accordo sulla mobilità prevede che – a seguito della abolizione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta – i docenti siano assegnati alla sede di sevizio quali titolari, permettendo così, o comunque facilitando il loro ricongiungimento alle famiglie. Finalmente vengono ripristinati i diritti dei lavoratori della scuola, che erano stati cancellati dall’odiosa legge 107/2015.
 
Certamente tutto ciò è un risultato molto positivo, ma non ci lascia del tutto soddisfatti. Infatti, durante l’intensa attività di contrattazione sulla mobilità per l’a.s. 2019/2020 , la nostra organizzazione ha posto all’attenzione di tutti la necessità di assegnare anche ai docenti di religione la titolarità sulla sede di servizio, al fine di  rafforzare, e quindi garantire, quanto la contrattazione annuale già dispone in merito alla conferma sulla medesima sede scolastica di servizio e, di conseguenza, in merito alla mobilità territoriale che può attuarsi solo a domanda del docente interessato.
 
Lo Snadir ha anche preparato un documento dove ha esposto con accuratezza come il vigente quadro normativo e contrattuale non sia incompatibile con un esplicito riconoscimento d’ufficio, in favore degli insegnanti di religione, della titolarità nella sede scolastica di attuale servizio, analogamente a quanto è stato fatto in questo contratto sulla mobilità per l’a.s. 2019/2020 per tutti gli altri docenti. Questo superamento della titolarità sulla diocesi si configurerebbe con la stessa procedura effettuata per gli altri docenti con l’archiviazione dell’ambito: quindi, se per gli altri docenti si è operato giustamente con il ripristino della titolarità sulla scuola, anche per i docenti di religione si deve poter procedere allo stesso modo, assegnando loro la titolarità sulla sede di servizio. Inoltre questo nuovo quadro normativo non metterebbe in discussione il legame del docente di religione di ruolo con la propria diocesi (il docente dovrà sempre ottenere dall’Ordinario diocesano, e conservare, l’idoneità allo specifico insegnamento), ma rafforza il legame con la singola istituzione scolastica, consentendo una effettiva continuità didattica ed una più ampia progettualità.
 
Di fatto con la legge 186/2003, con l'introduzione del ruolo a mezzo concorso pubblico (legge 186/2003 e DDG febbraio 2004), il nominativo del docente scaturisce dalla volontà dell'ordinario diocesano (che rilascia l’idoneità, condizione per insegnare e per partecipare al concorso) e dell’Amministrazione scolastica statale la quale, con il medesimo concorso, ha accertato le competenze professionali del docente.
 
La sede è individuata, circa la disponibilità, dal Direttore regionale, che ha il compito di costituire posti di insegnamento su una o più scuole; il docente, in questa prima fase di immissioni in ruolo post-concorso, non formula opzioni in quanto è l’ordinario diocesano che indica quale sede scolastica, a suo giudizio, vada assegnata al singolo docente. È quanto avvenuto a seguito dell’espletamento del concorso del 2004.
Il rapporto (e vincolo) giuridico tra il docente immesso in ruolo e l’Amministrazione scolastica si perfeziona con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato con il Dirigente scolastico della scuola presso la quale il docente è stato indirizzato.
Rimane certamente all’Autorità ecclesiastica il fondamentale requisito dell’Idoneità, documento attestante che i docenti di religione cattolica nominati assicurano un insegnamento secondo i principi richiesti dai Cann. 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico.
 
Riteniamo, quindi, che l’assunzione in ruolo del docente di religione implichi una titolarità a tempo indeterminato sulla sede che gli viene assegnata al momento della assunzione, titolarità che non può essere variata se non per successiva richiesta dell’interessato. È chiaro, quindi, che la mobilità successiva necessita di regole stabilite tra l’Amministrazione e le OO.SS. rappresentative nel comparto, così come previsto dall’art.4 della legge 186/2003.
 
Fermamente convinti di tutto ciò, lo Snadir, insieme a Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals, hanno invitato l’Amministrazione, come già scritto precedentemente, ad inserire nel contratto sulla mobilità le opportune variazioni e precisazioni. A fronte del diniego dell’Amministrazione, è stato chiesto e ottenuto che venisse inserita la clausola di poter riaprire il contratto qualora un solo soggetto firmatario dovesse richiederlo. Inoltre, a conclusione della firma sul contratto, è stata consegnata una dichiarazione a verbale dove si richiede l’immediata riapertura del tavolo tra Miur e OO.SS. su una sequenza contrattuale che omologhi la mobilità dei docenti di religione con il restante personale docente a tempo indeterminato e che attribuisca anche ai docenti di religione la titolarità sulla sede scolastica.
 
Orazio Ruscica
 
 
Snadir - Professione i.r. - 31 dicembre 2018 - h.10,50
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