Emendamento Pittoni al Senato: le novità e i punti deboli
Il Presidente della VII Commissione istruzione ha presentato l’emendamento 10.0.03 al DDL 989 “conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
L’emendamento Pittoni segue l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno dell’On. Flora Frate (M5S) che lo impegna a valutare l’opportunità di un piano straordinario di assunzione per gli Idr esclusivamente per titoli e servizi sul modello di quello predisposto dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
GAE – Graduatoria ad esaurimento
Il testo dell’emendamento Pittoni prevede la trasformazione della graduatoria del concorso 2004 in GAE (Graduatoria ad esaurimento) e l’indizione di un concorso straordinario per gli insegnanti di religione che abbiano svolto 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni.
I posti da mettere a concorso saranno nella misura del 50% per GAE e Concorso straordinario e di un altro 50% per i concorsi ordinari (che saranno svolti successivamente).
Concorso straordinario con una sola PROVA ORALE
Il concorso straordinario per coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni consisterà in una prova orale non selettiva a cui sarà attribuito un massimo di 30 punti. Il servizio sarà valutato nella misura di massimo 50 punti, mentre i titoli saranno valutati nella misura di 20 punti al massimo. L’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano sarà riconosciuta quale abilitazione, ai sensi del parere del Consiglio di Stato del 1958.
Il contenuto della prova orale verterà soltanto sulle tematiche previste dalla legge 186/2003; quindi non ci sarà alcuna prova di inglese.
Il bando dovrà essere pubblicato dal Miur entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
I punti deboli dell’emendamento
Il Prof. Ruscica, Segretario Nazionale dello Snadir, ha dichiarato: "Il testo è soddisfacente per diversi aspetti,ma risponde solo in parte alle legittime aspettative degli insegnanti di religione, in quanto non risolve in modo efficace il problema del precariato dei docenti precari che insegnano religione. Infatti, la suddivisione dei posti nella misura del 25% alle GAE e del 25% al concorso straordinario ridurrebbe i posti nelle Regioni del centro sud a poche decine; ad esempio in Campania i posti per le GAE e il concorso straordinario sarebbero 6 nella scuola dell’infanzia e primaria e 100 nella scuola secondaria di I e II grado; in Calabria sarebbero rispettivamente 7 e 23. Inoltre la graduatoria del concorso straordinario non diventerebbe ad esaurimento, così come è stato fatto per l’analogo concorso per la scuola secondaria e per i diplomati magistrale. Una efficace soluzione al precariato degli insegnanti di religione sarebbe invece quella di accrescere – nell’arco di un triennio – la quota del 70% prevista dalla legge 186/2003 all’80% e poi al 90%, così da permettere a tutti i docenti di religione, di tutte le Regioni d’Italia, di essere immessi in ruolo, in considerazione di un più ampio organico che non faccia perdurare ancora in futuro ulteriori ampie fasce di precariato".
"C’è da dire" - conclude il Prof. Ruscica - "che la notevole mole di emendamenti presentati al DDL 989 non ci lascia assolutamente tranquilli, perché l’emendamento 10.0.03 potrebbe cadere sotto la scure della mannaia necessaria ad un generale sfoltimento, nell’ottica di un’urgente approvazione della legge di conversione"
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Snadir - Professione i.r. - 18 gennaio 2019 - h.12,19