
Ulteriori sentenze di reinserimento in GAE per chi aveva “dimenticato”
Non sono rari i casi, anche tra gli insegnanti di religione, di docenti che, in possesso (anche) dei titoli richiesti per accedere all’insegnamento di altre discipline, compresa l’idoneità negli specifici concorsi, abbiano fatto, a suo tempo, domanda di inserimento nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), dalle quali si attinge per le immissioni in ruolo, senza, però, aver poi rinnovato tale richiesta e ritrovandosi, di conseguenza, depennati.
Sull’argomento si sono avute diverse sentenza favorevoli agli insegnanti che avevano “dimenticato” ma non tante da poter affermare che si sia consolidato un orientamento giurisprudenziale in tal senso.
Ecco quindi che assume interesse la recentissima pronuncia del TAR del Lazio, che con la sentenza n.461/2019, pubblicata il 14/01/2019, ha disposto il reinserimento in graduatoria di alcuni docenti che erano già inseriti ma erano stati depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione. Ciò anche sulla base di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato (Sent. 3658/2014) secondo la quale: “Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà…”.
Sempre riguardo alla GAE, in relazione specifica agli insegnanti di religione, questa volta di ruolo, si è posta in questi anni anche un’altra questione: il Miur con decreto a firma del Direttore Generale Personale scolastico, dell’11 marzo 2010 ha stabilito che i docenti che nel frattempo sono stati immessi in ruolo sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento, ma ha specificato che “Il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica e che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, non è destinatario del depennamento previsto per il personale di cui al comma 1 che, invece, può fruire dell’istituto della mobilità professionale (…)”.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera, pronunciandosi in merito ad un ricorso, proposto attraverso lo studio legale dello Snadir, ha riammesso nelle graduatorie ad esaurimento un docente di religione di ruolo che ne era stato depennato, evidenziando che la legge n. 143/2004 “prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”.
Snadir - Professione i.r. - 11 febbraio 2019, h.11,15