Lo scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato di terza media non vede sostanziali cambiamenti rispetto agli anni passati, se non che l’ammissione all’esame può avvenire anche in presenza di un voto finale inferiore a sei decimi. In particolare l’art.2, comma 4 del Decreto ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 prevede che “in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decini, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”. Inoltre, al successivo comma 5 afferma che “il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame (…)”.
Riguardo al voto dei docenti di Religione occorre tener presente che ai sensi dell’art. 309 del D.Lgs. n.297/1994 e del punto 2.8DPR 175/2012, gli Idr hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Inoltre, partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che durante l’anno si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
La Circolare ministeriale n.1865 del 10 ottobre 2017 precisa che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel TOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali”.
È chiaro, quindi, che il voto di ammissione all’esame di Stato, essendo riferito al percorso triennale degli alunni, non può corrispondere alla mera sommatoria o media di voti. Tale interpretazione è stata sempre ribadita dai Giudici amministrativi a proposito della valutazione finale.
Pertanto, come lo Snadir ha sempre affermato, tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di religione che esprime un giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae, partecipano alla determinazione del voto di ammissione all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
Snadir - Professione i.r. - 11 febbraio 2019, h.20,40