Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/2020
Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Mef,  dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, valido per il triennio 2019/2022, sottoscritto il 12 giugno 2019 - ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020; come si evince dall’Avviso pubblicato nel settore Notizie del sito del MIUR in data 24 giugno 2019, si dispone infatti che  tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria  dovranno farlo dal 9 luglio al 20 luglio 2019, compilando i modelli UR1 o UR2.
 
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali,  permetterà  agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
1)    “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;
2)   “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3)   “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
 
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
 
 
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
 
Le principali novità del CCNI:
  • Contratto triennale: il contratto ha validità triennale ma le domande si presentano annualmente. Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, qualora vengano emanati dei provvedimenti normativi successivi alla sottoscrizione del testo, che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCNI.
  • Docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie: tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre  domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale a prescindere dagli esiti della mobilità. è consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana nei comuni con più distretti subcomunali, solo a coloro che si avvalgono delle precedenze di cui all'art. 8 del medesimo CCNI.
  • Licei Musicali: permane per il 2019-2020 la fase transitoria per le conferme in utilizzo dei docenti dei licei musicali, ma si dà anche l’avvio alle assegnazioni provvisorie che nel corso del triennio andranno a regime.
  • Sostegno: i docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno, possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.
  • Fit: i docenti nominati entro il 31 agosto 2018 dalle graduatorie di cui al DDG 85/2018 che stanno svolgendo l'anno di prova possono produrre domanda cartacea di assegnazione provvisoria. Tale operazione viene trattata in subordine a tutte le altre nella sequenza operativa.
  • Tempistica: le date di presentazione delle domande saranno rese note in una circolare ministeriale di prossima emanazione. Si presume che possano avere inizio dopo la pubblicazione dei trasferimenti, verso la fine di giugno.
 
Quanto ai punti di maggiore rilievo -  per i docenti di religione -  presenti nell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottolineiamo  innanzitutto la conferma di due punti recentemente inseriti grazie all’impegno dello Snadir:
 
1. Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto -  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole -  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata  la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio  svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio  l’a.s. 2019/2022).
 
2.  Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
 
Inoltre:
  • per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all’art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022 , cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi;  età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
  • I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno procedente (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
  • La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli UT provinciali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/2022.
        Da sottolineare inoltre che:
 
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N.B.Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.

 

Snadir - Professione i.r. - 21 giugno 2019, h.19,00

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