Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/2020
Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Mef, dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, valido per il triennio 2019/2022, sottoscritto il 12 giugno 2019 - ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020; come si evince dall’Avviso pubblicato nel settore Notizie del sito del MIUR in data 24 giugno 2019, si dispone infatti che tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo dal 9 luglio al 20 luglio 2019, compilando i modelli UR1 o UR2.
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali, permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Le principali novità del CCNI:
- Contratto triennale: il contratto ha validità triennale ma le domande si presentano annualmente. Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, qualora vengano emanati dei provvedimenti normativi successivi alla sottoscrizione del testo, che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCNI.
- Docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie: tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale a prescindere dagli esiti della mobilità. è consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana nei comuni con più distretti subcomunali, solo a coloro che si avvalgono delle precedenze di cui all'art. 8 del medesimo CCNI.
- Licei Musicali: permane per il 2019-2020 la fase transitoria per le conferme in utilizzo dei docenti dei licei musicali, ma si dà anche l’avvio alle assegnazioni provvisorie che nel corso del triennio andranno a regime.
- Sostegno: i docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno, possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.
- Fit: i docenti nominati entro il 31 agosto 2018 dalle graduatorie di cui al DDG 85/2018 che stanno svolgendo l'anno di prova possono produrre domanda cartacea di assegnazione provvisoria. Tale operazione viene trattata in subordine a tutte le altre nella sequenza operativa.
- Tempistica: le date di presentazione delle domande saranno rese note in una circolare ministeriale di prossima emanazione. Si presume che possano avere inizio dopo la pubblicazione dei trasferimenti, verso la fine di giugno.
Quanto ai punti di maggiore rilievo - per i docenti di religione - presenti nell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottolineiamo innanzitutto la conferma di due punti recentemente inseriti grazie all’impegno dello Snadir:
1. Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto - di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole - svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio l’a.s. 2019/2022).
2. Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
Inoltre:
- per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all’art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022 , cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
- le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute ( all’art.7, comma 2 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022);
- l'O.M. n.202/2019 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3 Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3 Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- Per l’a.s. 2019/2020 i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2022).
- I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
- I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno procedente (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
- La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli UT provinciali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/2022.
- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI del 6 marzo 2019 valido per il triennio 2019/2022, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 202 dell’8 marzo 2019. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
- Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
- Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4, comma 2 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
Da sottolineare inoltre che:
- Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 6 marzo 2019 valido per il triennio 2019/2022 - art. 27 comma 8).
______________________________
- Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022
- Avviso pubblicato nel settore NOTIZIE del sito del MIUR - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente di religione per l’anno scolastico 2019/2020. Presentazione domande
- Nota trasmissione a USR Ipotesi CCNI utilizzazioni e a.s. 2019-22 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028978.20-06-2019
- O.M. n. 202 dell’8 marzo 2019. MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
- CCNI 6 marzo 2019 valido per il triennio 2019/2022 . Mobilità del personale Docente e ATA
- Art. 27 del CCNI 6 marzo 2019 valido per il triennio 2019/2022 - Mobilità insegnanti di religione cattolica
- Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2019/2020
- Guida alla compilazione del Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2019/2020
- Guida alla compilazione del Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- FAQ – Frequently Asked Questions - Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti - Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Tabella Valutazione continuità Utilizzazioni 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Guida per l’attuazione dell’art.18 CCNI 6 marzo 2018 valido per il triennio 2019/2022 - dimensionamento (versione 21 giugno 2019)
- FAQ – Frequently Asked Questions - Unificazioni e dimensionamenti a.s. 2018/2019 (versione 21 giugno 2019)
- Domanda di utilizzazione “a disposizione” nella scuola di titolarità a seguito di riduzione oraria fino ad 1/5 – a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (completamento in altro istituto a seguito riduzione orario – a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (spostamento ore da istituto di completamento in istituto prevalente) – a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Domanda di utilizzazione a seguito di Unificazione/ Dimensionamento – a.s. 2019/2020 (versione 21 giugno 2019)
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 commi 5 e 7 – a.s. 2019/2020
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 comma 6 – a.s. 2019/2020
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per utilizzazioni – a.s. 2019/2020
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per assegnazioni provvisorie – a.s. 2019/2020
- Bollettino Ufficiale Scuole Statali del Miur (file zippato)
- Elenco delle diocesi
N.B.Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
Snadir - Professione i.r. - 21 giugno 2019, h.19,00