Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. Le attività alternative non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni e neppure iniziative di potenziamento riconducibil
La norma fondante circa l’insegnamento della religione cattolica in Italia è l'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (ratificato con la legge n. 121 del 1985).

La proposizione di tale Accordo che qui ci interessa afferma che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

È sempre opportuno quindi precisare che la scelta offerta a studenti e genitori è quella di “avvalersi” dell’insegnamento della religione oppure quella di “non avvalersi”.

Con la sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale aggiunge e precisa che il valore finalistico dello «stato di non obbligo», è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare l’esercizio di una libertà costituzionale come quella religiosa. “Lo «stato di non-obbligo» vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”.

Questo è il motivo per il quale il momento della scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione e quello della eventuale proposta di insegnamenti alternativi sono cronologicamente separati tra loro.

Dal 1986 e fino al 1991 le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono state, anche a seguito di ricorso al giudice amministrativo, via via meglio precisate. Dalle iniziali attività formative alternative e di studio individuale [1] si è passati, a seguito dei due pronunciamenti della Corte Costituzionale [2], alle seguenti possibili scelte: attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente [3], uscita da scuola [4]. La sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 [5]  si pone nell’ottica della valorizzazione del lavoro degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione,  che sono la maggioranza, e di riflesso anche del lavoro di coloro che seguono materie alternative o studio individuale assistito.

La programmazione dell’attività didattica e formativa è di competenza [6] degli organi collegiali della scuola: il collegio dei docenti [7] per l’aspetto didattico e il consiglio di circolo o d’istituto per l’aspetto organizzativo. La predisposizione della programmazione delle attività didattiche e formative va effettuata dopo aver sentito gli alunni non avvalentisi e i genitori [8] . È  bene ricordare, a questo proposito, che tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi curriculari comuni a tutti gli alunni [9] e neppure iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all’art.1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica.

Pur rimanendo libera la predisposizione delle attività didattiche e formative da parte dei collegi, il Ministero dell’Istruzione ha suggerito in passato alcune possibili attività e recentemente ha richiamato – sulla scia della Sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso – la necessità di assicurare l’ora alternativa all’insegnamento della religione agli alunni interessati [10].
  • Per la scuola dell’infanzia ha soltanto rinviato agli ordinamenti allora in vigore [11].
  • Per la scuola elementare viene suggerito di approfondire quelle parti di programma “più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”  [12].
  • Per la scuola media le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” [13].
  • Per la scuola secondaria superiore le attività “saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana” [14].
A questi suggerimenti si aggiunse nel 1987 una proposta di attività didattica e formativa sul tema dei diritti umani [15].
Le attività di studio individuali con o senza assistenza di personale docente richiedono di essere programmate e più che altro organizzate. Infatti sarà necessario introdurre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti d’istituto per predisporre [16] adeguati spazi e la necessaria assistenza e vigilanza [17].

Infine la scelta di uscire da scuola esige soltanto che il dirigente scolastico – ai fini della cessazione del dovere di vigilanza – verifichi con documento scritto (mediante firma del genitore per gli alunni minorenni) il subentro delle responsabilità [18].

Il gruppo di alunni che abbia scelto le attività didattiche alternative può essere composto da alunni provenienti da classi parallele o verticali. Il docente che svolge l’attività didattica alternativa può essere nominato anche per un solo alunno.

Anche i docenti del potenziamento possono svolgere l’attività alternativa all’IRC qualora siano disponibili ad espletare ore eccedenti rispetto all’orario settimanale di servizio. È utile infine ribadire un altro importante aspetto della questione: né i docenti del potenziamento che insegnano – in aggiunta all’orario d’obbligo – l’attività alternativa alla religione cattolica, né alcun altro docente dell’organico dell’autonomia chiamato a tale insegnamento, possono prevedere durante le suddette ore lo svolgimento di discipline curricolari (ad esempio diritto, economia, musica, ecc.) o iniziative di potenziamento dell’offerta formativa riconducibili alle aree di cui all’art.1, c.7, legge 107/15 (destinate a tutti, e non solo agli studenti che non si avvalgono).
 
Il personale docente da utilizzare per le attività didattiche alternative è da individuare tra i seguenti docenti [19]:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente [20] appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

 
Nei primi tre casi i “docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurata, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio»” [21].

Il pagamento delle ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all’insegnamento della religione cattolica sono retribuite dal Mef, tramite le Direzioni provinciali dell’economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le “ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento” [22]. 

Per quanto concerne le funzioni SIDI, la nota MIUR – DGCASIS - prot. n. 2178 del 4 settembre 2019 ha indicato che i contratti per lo svolgimento dell’attività alternativa saranno inseriti al SIDI indicando i seguenti codici:
  • N21 supplenza orario aggiuntivo (supplenze annuali e fino al termine)
  • N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
  • N25 servizio per ore aggiuntive - attività alternative all’IRC.

Quanto sopra esposto in riferimento alle indicazioni operative per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione e per il pagamento delle predette attività è stato ripreso con apposite note dai Direttori regionali per la Lombardia [23], l’Emilia Romagna [24], il Veneto [25], il Piemonte [26] e la Liguria [27].

Anche per la valutazione si deve riconoscere una omologazione con l’insegnamento della religione cattolica: è bene ricordare che l’attività alternativa e lo studio individuale assistito sono utili ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni che hanno scelto tale attività. Invece lo studio individuale non è valutabile e non dà luogo all’attribuzione del credito scolastico. Gli insegnanti di attività didattica alternativa hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti di religione cattolica, partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che hanno scelto l’attività alternativa, nonché all’attribuzione del credito scolastico [28].

Importante è segnalare che lo Stato italiano ha assicurato alle comunità religiose non cattoliche “il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni” [29] . Tale insegnamento può essere attivato in alternativa all’insegnamento della religione cattolica oppure può essere offerto a tutti gli alunni. Gli oneri finanziari sono però a carico delle comunità religiose.

Infine, la Nota prot. 21315 del 15 maggio 2017 ha precisato: “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

La Nota prot.16041 del 29-03-2018 e la Nota prot. 422 del 18-03-2019 riaffermano la specifica circa l’utilizzo improprio delle attività di potenziamento nell’ambito dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
 
Orazio Ruscica


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 [1] CC.MM. nn. 128-129-130-131-302/1986; n. 316/1987.
 [2] Sentenza n.203 dell’11 aprile 1989 e sentenza n.13 dell’11/14 gennaio 1991.
 [3] Opzione introdotta con le CC.MM. n. 188-189/1989.
 [4] Opzione introdotta con la CM n. 9 del 18 gennaio 1991.
 [5] Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010.
 [6] E’ obbligo effettuarla non oltre trenta giorni dall’inizio dell’anno scolastico: CC.MM. n. 128-129-130-131-302/1986.
 [7] Per la scuola elementare il consiglio di interclasse.
 [8] CC.MM. nn. 128-129-130-131-211-302/1986.
 [9] Punto 2 della CM n. 368 del 20 dicembre 1985.
 [10] C.M. n.59 del 23 luglio 2010.
 [11] CM n. 128 del 3 maggio 1986; Allora erano in vigore gli Orientamenti del 1969; Oggi sono in vigore le Indicazioni Nazionali per il curricolo scuola dell'infanzia (Decreto 31/07/2007).
 [15] CM n. 316 del 28 ottobre 1987.
 [16] CM n. 302 del 29 ottobre 1986.
 [17] L’obbligo della vigilanza è necessario anche nel caso della scelta di attività senza assistenza di personale docente.
 [18] CM n. 9 del 18 gennaio 1991
 [20] Nel caso di attività di studio individuali non si deve procedere alla nomina di supplenti, ma deve essere utilizzato personale in servizio nella scuola.
 [21] C.M. n. 316 del 28/10/1987.
 [22] USR per la Lombardia – Nota prot. 15451 del 27 settembre 2010; USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. 11643 del 29 settembre 2010.
 [23] USR per la Lombardia – Nota prot. 15451 del 27 settembre 2010.
 [24] USR per l’Emilia Romagna – Nota prot. 11643 del 29 settembre 2010.
 [25] USR per il Veneto – Nota prot.10978/C7 del 14 settembre 2010, Nota prot.18123 del 3 ottobre 2016 e Nota prot.18275 del 1 ottobre 2019.
 [26] USR per il Piemonte – Nota prot.8370 del 05 ottobre 2015, Nota 11083 del 14 ottobre 2016, Nota prot.9108 del 27 settembre 2017 e Nota prot.15750 del 15 ottobre 2018.
 [27] USR per la Liguria – Nota prot.1780 del 21 febbraio 2017
 [29] Fino ad oggi dodici Intese sono state approvate con legge: Tavola valdese, Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia, Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddista italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; un’intesa è stata firmata ma ancora non approvata con legge: Associazione "Chiesa d'Inghilterra".
 
 
Snadir - Professione i.r. - 13 settembre 2019 – h.12,30; aggiornato al 1° ottobre 2019
 
 
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