Ricostruzione di carriera del personale di ruolo e presentazione domande online
La legge 107/2009, all’art. 1 comma 209, stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.

Su “Istanze On Line” è presente sin dal 10 settembre scorso l’Avviso “Personale Scuola - Ricostruzione di carriera” con cui “Si informa che è disponibile l’istanza Polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2019.”

Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”. Tale funzione risolve quasi del tutto l’archiviazione cartacea dei fascicoli del personale, anche se – bisogna essere obiettivi – difficilmente si otterrà, in tempi brevi, una completa digitalizzazione del sistema.

Chi potrà accedere a tale funzione? Attualmente sono i docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
 
Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2009, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, ricordiamo che è bene procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo.  In questo ultimo caso, potrà procedere alla richiesta tramite il portale
“Istanze On line”, inviando  tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
 
È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per quest’ultimi le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015, dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.00, oppure scrivendo a snadir@snadir.it 
 
 
Professione i.r.- 7 ottobre 2019, h. 12,45
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