Emendamento Lepri, sottoscritto da PD e M5S: testo ampio e condivisibile per la soluzione del precariato dei docenti che insegnano religione
Di seguito, il testo dell’emendamento Lepri, sottoscritto da PD e M5S:
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis.
(Assunzioni straordinarie e incremento della dotazione organica del personale docente di religione)
1. Al fine di superare il precariato dei docenti che hanno svolto non meno di tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali negli ultimi otto anni scolastici per la copertura dei posti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 17 luglio 2003, n. 186, sono stanziati 170 milioni di euro per l’anno 2020, 442 milioni di euro per l’anno 2021 e 442 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli di spesa per le competenze fisse del personale incaricato annuale di religione del Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca.
3. Il personale di cui al comma 1 sarà immesso in ruolo a seguito dell’espletamento della procedura straordinaria di un concorso per titoli e servizio con la sola prova orale non selettiva.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università` e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvederà con proprio decreto a determinare il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le disposizioni per l’espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione. Alla valutazione della prova orale non selettiva è attribuito un massimo di trenta punti, ai titoli è assegnato, un massimo di venti punti e, infine, al servizio svolto nell’insegnamento della religione cattolica è attribuito un punteggio massimo di cinquanta punti. Il servizio è considerato utile se svolto alle condizioni di cui all’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La graduatoria di merito articolata su ambiti diocesani di cui al presente comma, dopo il triennio di validità, sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.
5. La percentuale dell’organico dei posti di cui all’articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, rispettivamente, nella misura pari all’80 per cento e al 90 per cento. All’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 17 luglio 2003, n. 186, le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « dell’80 per cento dal 1° settembre 2020 e del 90 per cento dal 1° settembre 2021 ».
6. L’immissione in ruolo nei posti previsti dal comma 5 sarà ripartita nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui al comma 4 e nella misura del 50 per cento per le graduatorie di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 17 luglio 2003, n. 186.
7. Dall’anno scolastico 2020/2021, i docenti di religione di ruolo saranno assegnati, sia per le procedure di assunzione sia per quelle relative alla mobilità, alla istituzione scolastica.
8. Saranno istituiti, entro sessanta giorni, dal Ministero dell’istruzione, dell’università` e della ricerca, la classe di concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e i posti comuni di insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e primaria.
1. 051. Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri (PD), Frate (M5S)
L’emendamento in sintesi
In sintesi, con l’emendamento n. 1051 i parlamentari Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Berlinghieri (Partito Democratico), Frate (M5S) propongono, per il superamento della condizione di precariato degli insegnanti di religione, un concorso straordinario per titoli (20 punti) e servizio (50 punti) con sola prova orale non selettiva (30 punti), riservato a coloro che hanno maturato il requisito di almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale negli ultimi otto anni scolastici. Ai fini dell’accesso al concorso si richiede lo svolgimento pregresso di servizio nella sola scuola statale.
Al termine del triennio la graduatoria di merito sarà trasformata in graduatoria ad esaurimento.
La quota percentuale dell’organico di ruolo è riformulata nella misura dell’80% (a.s. 2020/2021) e nella misura del 90% (dall’a.s. 2021/2022).
Le immissioni in ruolo avverranno per il 50% dei posti disponibili dal concorso straordinario e dalla relativa graduatoria di merito e successiva sua trasformazione in graduatoria ad esaurimento. Per l’altro 50% da concorso ordinario del quale però l’emendamento non fornisce alcuna specificazione (in termini di tempi e contenuti).
I docenti di religione immessi in ruolo saranno titolari nella scuola di assegnazione.
Si propone, infine, l’istituzione della classe di concorso (scuola secondaria) e di posti di insegnamento (scuola infanzia e primaria).
L’emendamento n. 1051 appare, quindi, quello più ampio nei contenuti e negli obiettivi.
È l’unico che prospetta un ampliamento dell’organico di ruolo dall’attuale 70% al 90% e affronta anche le tematiche della titolarità nella sede scolastica e l’istituzione di una specifica classe di concorso e posti di insegnamento per l’insegnamento della religione cattolica.
Snadir - Professione i.r. - 18 novembre 2019, h.20,30