Decreto cura Italia, sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Nel nuovo decreto sono previste diverse misure di carattere economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Il decreto agisce tra l’altro sulle tasse, sui mutui e anche a sostegno dei titolari di partita iva.
 
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e l’assicurazione obbligataria. Sono sospese le scadenze fiscali a partire dal 16 marzo.
 
Sono previsti la sospensione del mutuo 2020 per 18 mesi anche per gli autonomi e i liberi professionisti (solo per il pagamento della quota capitale mentre la quota interessi va pagata alla scadenza). Le motivazioni per chiedere la sospensione del mutuo sono queste: cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ( ad esclusione della risoluzione consensuale, licenziamenti per giusta causa, dimissioni non per giusta causa) o cassa integrazione superiore ai 30 giorni; riduzione dell’orario di lavoro per oltre 30 giorni consecutivi a causa della crisi; cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80%; riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.  Per chiedere la sospensione del mutuo, bisogna recarsi presso la propria banca.
 
È prevista la cassa integrazione ordinaria e in deroga che viene estesa all’interno del territorio nazionale a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi.
Per gli autonomi, i liberi professionisti titolari di partita iva  e gli stagionali,  è riconosciuta un’ indennità di 500,00 euro.
 
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLLsono estesi da sessantotto a centoventotto giorni.
 
A decorrere dal 5 marzo 2020 a sostegno dei genitori lavoratori del settore privato è prevista la possibilità di usufruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità accertata, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per centodella retribuzione.
Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito -  in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o nel caso in cui non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa alle prestazioni predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto diservizi di baby-sittingnel limite massimo complessivo di600 euro.
Le modalità per accedere al bonus o al congedo sono stabilite dall’Inps.
 
A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.
Ai fini dell’accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
 
Permessi retribuiti legge 104/1992. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
L’estensione dei permessi è riconosciuta anche ai lavoratori pubblici a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
I dipendenti pubblici non devono presentare domande all’INPS.
La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite
 
La sede nazionale Snadir è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: scrivere a previdenza@snadir.it oppure chiamare lo 06 62280408 (selezionare 3) nei giorni di lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.00; il mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13.
 
 

 

 

Snadir - Professione i.r. - 19 marzo 2020, h.11,42

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