
Pubblicata l’O.M. che fissa i criteri di costituzione delle commissioni d’esame nella secondaria di secondo grado
Confermata la possibilità per gli insegnanti di religione di candidarsi alla Presidenza delle commissioni
Con l’O.M. n.197 del 17 aprile 2020 il Ministero dell’Istruzione ha disposto circa le “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”.
L’Ordinanza ministeriale stabilisce che sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
In subordine sono indicate poi una serie di categorie che, invece hanno facoltà di presentare domanda.
I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, potranno concorrere alla nomina solo come Presidente.
Essi dovranno specificare di essere in possesso dell’abilitazione del secondo grado scolastico; non è necessario indicare la materia di nomina e/o classe di concorso [cfr. art. 7, comma 4, lettera e)].
Altro requisito necessario richiesto ai docenti aspiranti presidenti di commissione è quello dei dieci anni di servizio di ruolo; l'O.M. n. 21, del 3 giugno 2020 permette di derogare al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
L’accesso degli insegnanti di religione alla funzione di Presidente di commissione, pur non esplicitata, potrebbe determinarsi in considerazione di quanto disposto, nella medesima O.M., anche all’art. 7, comma 3, lettera f), secondo il quale, più genericamente, possono presentare istanza “i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale”.
Proseguendo, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi possibile l’accesso degli insegnanti di religione sulla base di quanto disposto, nella medesima O.M., anche all’art. 7, comma 3, lettera g) secondo il quale possono presentare istanza “i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo”.
I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento; ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d’ufficio.
Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio (o di completamento), né in altre scuole del medesimo distretto scolastico, né in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso.
- O.M. n.197 del 17 aprile 2020. Esami di Stato del II ciclo
- O.M. n. 21, del 3 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione per l'a.s. 2019/20
Snadir - Professione i.r. - 18 aprile 2020 - h.20,00