
Ferie: il DS non può negarle
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo e incaricati annuali da più di tre anni, si applica il comma 2 della norma, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, mentre per i docenti di ruolo neoassunti, quelli di ruolo e incaricati annuali nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono poi concessi a tutti i docenti le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Quindi, il docente di ruolo e incaricati annuali da oltre un triennio fruisce di 36 giorni (lavorativi) di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo e gli incaricati annuali da non più di un triennio fruisce di 34 giorni (lavorativi) di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
Tali giorni di ferie da fruire a luglio e agosto sono decisi dal docente nei limiti e nei vincoli del contratto e non imposti dall’Amministrazione con criteri introdotti dal singolo DS.
Sempre più spesso, però, giungono segnalazioni di docenti in merito a circolari che derogano alla normativa vigente. A tal proposito, è doveroso ribadire che quella del dirigente scolastico che nega al personale docente la possibilità di fruire di giorni di ferie in determinati giorni di luglio e agosto rappresenta una condotta illegittima.
Tali giorni, come già ribadito, esulano dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla scuola. Inoltre, si ricorda che il piano delle attività, di competenza del DS, deve essere approvato dal collegio docenti (art.28 c. 4 del Ccnl/2007) e non improvvisato dal DS.
In ogni caso, nel piano delle attività non è possibile prevedere obblighi illegittimi che sarebbero comunque nulli. Per tali ragioni, nessuna attività didattica o funzionale è obbligatoria nei mesi di luglio ed agosto, a meno che non si tratti di attività aggiuntive deliberate dal collegio docenti e da prestare d'estate nei mesi di luglio e/o agosto, attività che non possono che essere quindi del tutto volontarie e pagate.
Anche alla luce delle nuove misure di sicurezza imposte a seguito dell’emergenza Covid-19, le istituzioni scolastiche dovranno comunque applicare correttamente il contratto scuola senza derogare alla normativa vigente.
Snadir - Professione i.r. - 17 giugno 2020