
Snadir: per gli insegnanti di religione un trattamento non diverso dai colleghi delle altre discipline. Una nuova prospettiva per l’annosa questione dei precari di religione
Lo scorso anno l’approvazione dell’art.1 della legge 159/2019 stabiliva che entro il 2019 doveva essere bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per i docenti della scuola secondaria di I e II grado, posto comune.
La legge 159/2019 fu approvata il 28 dicembre 2019 e chiaramente non ci fu tempo per predisporre il bando. La scadenza del 2019, non essendo un termine perentorio, fu prorogata al 30 aprile 2020 con l’art.7, comma 10-quaterdecies della legge n.8 del 28 febbraio 2020.
Successivamente con decreto dipartimentale n.519 del 23 aprile 2020 fu bandito il concorso straordinario.
Intervenne poi la legge n.41 del 6 giugno 2020 che stabilì la diversa tipologia di prova scritta (da quiz a quesiti con risposta aperta) e dispose una ulteriore proroga fissando lo svolgimento delle prove durante l’anno scolastico 2020/2021.
Nel periodo dal 22 ottobre e fino al 16 novembre avrebbero dovuto svolgersi le prove scritte.
I sindacati avevano evidenziato al Ministero dell’istruzione che avviare lo svolgimento delle prove del concorso straordinario in un contesto di emergenza igienico sanitaria era rischioso e non avrebbe prodotto alcun effetto immediato in termini di assunzioni.
Come tutti ricorderanno, il DPCM del 3 novembre scorso ha sospeso le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private. Quindi il concorso scuola, che si è mostrato paradossale sin dalla nascita, è stato sospeso.
Queste semplici annotazioni, se lette in riferimento alla scadenza prevista per il 2020 del bando del concorso per gli insegnanti di religione, ci fanno capire che – data la straordinarietà della situazione emergenziale – il termine citato è da intendersi ordinatorio e non perentorio. Quindi la data del 31 dicembre 2020 potrà essere prorogata nella legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera oppure nel prossimo dispositivo di legge “Milleproroghe”.
A questo punto, se non si interviene immediatamente con un dispositivo di legge che specifichi in maniera chiara che il concorso di cui all’art.1bis della legge 159/2019 deve essere “straordinario”, difficilmente il successivo bando potrà recepire una modalità diversa dal concorso ordinario.
Il recente dpcm del 3 dicembre 2020 specifica che è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Si potrebbero ritenere, quindi, in questo momento, consentiti i concorsi per soli titoli, trattandosi di una procedura da svolgersi in modalità esclusivamente telematica. Ciò potrebbe rappresentare un valido canale di immissione in ruolo dei docenti con un rilevante numero di anni già prestati in condizione di precariato.
Dunque ben venga la posizione espressa dai Direttori diocesani, settore scuola, della Lombardia che – considerate alcune richieste dello Snadir già rese note – chiedono una procedura straordinaria uguale a quella attuata per i docenti di altre discipline, che salvaguardi e valorizzi il servizio di coloro che hanno svolto almeno 36 mesi di insegnamento della religione cattolica.
Ma occorre chiaramente andare oltre le dichiarazioni e sostenere con forza quanto lo Snadir ha chiesto nel corso di incontri con numerosi parlamentari.
Adesso finalmente a tutti è chiaro quanto ha affermato il Comitato europeo dei diritti sociali riguardo al servizio svolto dai docenti non inseriti nelle GAE: “l’esperienza acquisita con contratti successivi, anche con interruzioni, deve essere presa in considerazione in particolare come valido criterio di reclutamento mediante concorso pubblico”.
Ultima riflessione doverosa. La legge 186/2003 stabilisce nella misura del 70% la quota dei posti da destinare al ruolo, lasciando così al 30% la condizione di precarietà.
Ora, essendo a tutti chiaro che l’incarico di insegnante religione cattolica nelle scuole pubbliche non è un «officium ecclesiasticum», come potrebbe una ragazza o un ragazzo intraprendere lo studio robusto di teologia (titoli universitari: Laure Magistrale, Baccalaureato, Licenza e titoli accademici post lauream: Master, Dottorato) con la prospettiva che solo una parte dei posti saranno a tempo indeterminato e l’altra parte a tempo determinato?
E inoltre, sapendo che il ritardo cronico dell’indizione dei concorsi (come è avvenuto fino ad oggi) porta ad una disponibilità di posti solo a tempo determinato, costringendoli così a una condizione di precarietà, che Papa Francesco per primo definisce “immorale”, potrebbero desistere dall’intraprendere una professione a tal punto incerta.
È tempo quindi di superare limiti vecchi e inadeguati e lavorare intensamente per collocare con forza i docenti di religione cattolica dentro una condizione lavorativa stabile, capace di assicurare a se stessi e alla propria famiglia una retribuzione adeguata e un futuro lavorativo certo.
Orazio Ruscica, Segretario Nazionale
Snadir - Professione i.r. - 10 dicembre 2020 - h.12,30