Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 giugno 2021 ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di frequenza e dello svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato;    
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. L’esito della valutazione, distintamente per ogni classe, è riportato nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento (O.M. art.3).
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.
La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni.  Sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che 
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) dimostrano di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
 
Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo (O.M. art. 4).
 
A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati (O.M. art. 7).
 
Il dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, disponendo la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle allegate all’ordinanza.
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica  (O.M. art. 11).
L'Insegnamento della religione cattolica, essendo una disciplina che sollecita al dialogo e al confronto, diventa in questo contesto di esami, nel panorama culturale attuale, una presenza altamente significativa, con la possibilità di inserirsi nei vari percorsi formativi, anche in chiave pluridisciplinare. 
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari.  L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2020 alle ore 8:30.  Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa. 
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.  
La commissione fissa i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti.
Fissa infine i criteri per l’attribuzione della lode.
Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, anche tenendo conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline (O.M. art. 17).
L’esame è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 31 maggio 2021.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana.
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO.
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. Essa procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente (O.M. art. 18).
 

 

Snadir - Professione i.r. - 7 marzo 2021

 
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