Corte di Giustizia dell’Unione Europea: abusiva la reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione
Erano diversi anni che si attendeva un pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema specifico del precariato degli insegnanti di religione a seguito della decisione del Tribunale di Napoli di rimettere la questione all’attenzione del Giudice europeo il Giudice del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 267 del Trattato dell'Unione, chiese alla Corte di Giustizia europea di verificare se fossero stati violati i principi di non discriminazione (Clausola 4) e di prevenzione degli abusi dei contratti a termine (clausola 5) nei confronti degli insegnanti di religione esclusi da ogni procedura straordinaria di reclutamento – attuata invece in favore degli altri docenti precari della scuola italiana – che ne riconoscesse l’ingiusta condizione lavorativa e valorizzasse l’esperienza professionale nel frattempo maturata.
La Corte di Giustizia nella causa C-289/2019 Yt e Gilda –Unams c/ MIUR e Ufficio scolastico regionale per la Campania ha statuito che la clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.
L’osservanza di tale disposizione esige che sia verificato concretamente che il rinnovo di simili contratti miri a soddisfare esigenze provvisorie e che tale possibilità non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro in materia di personale. Orbene, nel caso di specie, i diversi contratti a tempo determinato che legano i ricorrenti al loro datore di lavoro hanno dato luogo allo svolgimento di mansioni simili per vari anni, cosicché si può ritenere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno duraturo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
La sentenza, infine, ribadisce che sta al Giudice interno verificare se le norme interne violino, come nel caso di specie, il diritto dell’Unione e, in tale ipotesi, in assenza di misure antiabusive, disporre la sanzione del risarcimento del danno sulla base di tale dichiarata violazione.
Lo Snadir si impegnerà a verificare tutte le possibili ulteriori strade che sarà possibile percorrere affinché si realizzi una giusta stabilizzazione lavorativa di questa categoria di insegnanti.
Una volta ancora, questo è quello che con convinzione chiediamo:
- una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno speso almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione
- lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria e della Graduatoria di Merito del 2004;
- l’aumento della dotazione organica di posti dal 70% al 90% nell’organico di diritto in un triennio.
Le segreterie provinciali dello Snadir presenti sul territorio informeranno gli interessati di tutte le iniziative sindacali che si attiveranno al riguardo.
- Corte di giustizia - sentenza 13 gennaio 2022 causa C-282-19 sugli insegnanti di religione cattolica
- Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 1/22 - Insegnanti di religione cattolica: la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica non giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato
- Snadir Tv Edizione straordinaria sulla sentenzaa della CGUE sugli Idr. Interventi di Rino Di Meglio (Coordinatore nazionale Federazione Gilda-Unams), Orazio Ruscica (Segretario nazionale Snadir), Avv. Tommaso De Grandis (Avvocato interveniente ricorso FGU)
Snadir - Professione i.r. - 13 gennaio 2022 - h.13,00