
venerdì 29 aprile 2016
Il D.lgs 165/2001 all’art. 25 comma 5 troviamo un esplicito riferimento all’autonomia di scelta del Dirigente Scolastico relativamente i propri collaboratori in aperto contrasto con quanto espresso nella Legge 107/2015 commi 1,2,3, 4 e 63.
di Giuseppe Favilla
di Giuseppe Favilla
Il D.lgs 165/2001 all’art. 25 comma 5 troviamo un esplicito riferimento all’autonomia di scelta del Dirigente Scolastico relativamente i propri collaboratori in aperto contrasto con quanto espresso nella Legge 107/2015 commi 1,2,3, 4 e 63.
Fin dalla loro comparsa, i docenti di religione sono stati sempre quella porzione del personale docente, ad essere amato e contrastato, voluto e respinto, onorificato ed umiliato, esaltato per le sue virtù organizzative, disprezzato per la sua troppa laboriosità… diciamolo pure: una persona a volte scomoda, ma possiamo dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, è stato sempre trait d’uniòn tra l’organizzazione e i vari consigli di classe (nella secondaria un docente può arrivare ad avere 18 classi e in talune istituzioni, la totalità delle classi del grado scolastico); avendo una visione di insieme maggiore rispetto ad un qualsiasi altro docente. Naturalmente sappiamo che ciò non è stato mai un automatismo e sappiamo benissimo che tra i colleghi delle altre discipline e su posto comune, infanzia, primaria e personale educativo, ci sono stati e continuano ad esserci, docenti davvero vocati e con una visione di insieme altrettanto sviluppata.
Dopo questa doverosa introduzione veniamo ai nostri giorni. Il 13 luglio 2015, dopo 12 anni esatti dalla Legge 186/2003, che instituiva lo Stato Giuridico degli Insegnanti di Religione, la stessa categoria che nel lontano 2003 festeggiava per la “parità giuridica” finalmente raggiunta, con la Legge 107/2015 fa un salto indietro di quasi 90 anni, ritrovandosi ad insegnare sì una disciplina secondo le finalità della scuola, ma allo stesso tempo con una professionalità dimezzata, umiliata e, possiamo dire, contraria ad ogni logica, se non a quella logica ancora del risparmio.
Grazie alla Legge 107/2015 i docenti i religione, in modo palese e senza mezzi termini, sono esclusi dal famoso organico dell’autonomia: niente immissione in ruolo per l’istituzione dell’organico potenziato nell’anno scolastico 2015/2016; con l’assunzione nella fase C niente più esonero per il vicario del DS… e ad oggi niente concorso per l’immissione in ruolo, previsto sia nella Legge 107 sia nella 186/2003.
Ma andiamo alla questione centrale: ma se l’organico dell’autonomia deve comprendere tutti i docenti presenti nell’Istituzione autonoma, perché mai i 26000 docenti di religione, devono esserci solo come fantasmi? Il famoso PTOF, che raggruppa tutte le risorse della scuola, Piano dell’Offerta Formativa, che racchiude sia l’esperienza della scuola, ma si pone anche in prospettiva di valorizzare, organizzare e potenziare, perché mai non dovrà valorizzare un docente di religione, capace, portato per l’organizzazione, limitando oltretutto l’autonomia dello stesso Dirigente Scolastico? Viene a mancare quel principio, difeso in modo categorico e senza alcuna apertura in passato, che lo staff dirigenziale se lo sceglie il Dirigente Scolastico (D.lgs 165/2001 art. 25 comma 5)”nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati”… in un mazzo di 100 carte, tutte valide per il gioco, ne discrimina due: sono insegnanti di religione!
Servirà a poco complimentarsi con l’insegnante; servirà a poco dire che è la norma e le norme vanno applicate, ma siamo ancora in tempo, affinché si ragioni su cosa consista realmente l’organico dell’autonomia e includere, senza se e senza ma, anche i docenti di religione.
Lo stesso rapporto di autovalutazione, ormai giunto alla fine della seconda annualità, non fa differenza tra docenti; lo stesso piano di miglioramento che viene prodotto a seguito dell’autovalutazione, tiene conto di un miglioramento che coinvolge tutti i docenti, tutto il personale, nessuno escluso. E se il proseguimento degli obiettivi, già alti, ma ancora perfettibili, dipendesse dalle capacità organizzative e amministrative del docente di religione, scelto fino al 2015/2016, proprio dal DS, non sarebbe un fallimento per quell’Istituzione Scolastica? Si fa così la Buona Scuola, cancellando una categoria di docenti mettendo a rischio il raggiungimento dell’obiettivo? Ad avviso di chi scrive non è altro che una scelta scellerata!
L’invito che desidero fare non è solo per tutti i docenti che, orgogliosi del loro ruolo all’interno della scuola, dovrebbero unirsi alla nostra Organizzazione Sindacale, ma anche ai Dirigenti Scolastici, che sono coloro i quali, di fronte ad una Legge che tronca la loro autonomia organizzativa, li pone di fronte ad una scelta che li porterà a dover rinunciare ad un valido collaboratore. Il Dirigente Scolastico, che il compito di orientare e perseguire un miglioramento, non può farlo senza la collaborazione di tutto il personale scolastico, ivi compresi i docenti di religione, e ha il dovere professionale di chiedere che la sua autonomia organizzativa e amministrativa, nell’ottica del miglioramento, non potrà essere pienamente realizzata se continueranno ad essere esclusi dall’organico dell’autonomia gli insegnanti di religione o qualsiasi altra categoria di docenti (maestre scuola dell’Infanzia, personale educativo e docenti di sostegno).