domenica 23 ottobre 2005
Modalità di presentazione delle domande.
1. La
domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico,
al C.S.A. della provincia di servizio
entro il 15 novembre dell''''anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall''''interessato, deve contenere, unitamente all''''esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all''''art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
-
o cognome e nome, luogo e data di nascita;
o motivo che legittima la richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono frequentare);
o prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell''''anno solare;
o ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
o anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
o per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con atto del Dirigente del C.S.A. (o dirigenti scolastici per gli insegnanti di religione cattolica), numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
o indicazione dell''''eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.Frequenza di Corsi:
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall''''ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l''''insegnamento su posti di sostegno;
d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come sopra individuati;
e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all''''anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all''''età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corsi di cui sopra.
Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
3. Nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti sia inferiore al contingente massimo dei permessi concedibili, il dirigente del C.S.A. formerà elenchi nominativi distinti a seconda della tipologia di personale.
4. I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi dirigenti scolastici, sulla base dell''''autorizzazione concessa dal Dirigente del C.S.A., di norma, entro il 15 dicembre di ogni anno.
5. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ovvero durante i giorni festivi e di riposo settimanale. La fruizione dei permessi non limita l''''accesso ai diversi istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. di comparto.
6. La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite misure di carattere organizzativo o, in subordine, mediante il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo.
7. Il dipendente interessato è tenuto a presentare, di norma 5 giorni prima della fruizione, la richiesta al dirigente scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso.
SI PRECISA CHE I PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI PER LA VALIDITA'''' DELL''''ANNO DI PROVA PER I DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI ACCEDA AL SITO SEGUENTE:
http://www.puglia.istruzione.it/news/diritto_studio_2003.shtml