Liceo breve e commissioni d’esame: due importanti novità

 Liceo breve e commissioni d’esame: due importanti novità

 

                 
Lo Snadir si è rivolto al Miur per richiamare l’attenzione sul tema della sperimentazione dei percorsi di studio quadriennali nella scuola secondaria di secondo grado, in particolare per ciò che riguarda il quadro orario e la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica.
 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, con il Decreto Dipartimentale del 18 ottobre 2017 prot. n. 820, la sperimentazione quadriennale – che finora ha interessato singole scuole, che ne hanno fatto di volta in volta richiesta presentando progetti autorizzati dal Ministero – avverrà su base nazionale.
 
Le Istituzioni scolastiche hanno inviato, a metà novembre, le istanze di partecipazione alla procedura di selezione di 100 classi prime per la sperimentazione di percorsi quadriennali di scuola secondaria di secondo grado, allegando la “proposta progettuale” richiesta dal decreto, contenente i quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso, nonché l’adeguamento dell’orario settimanale delle lezioni per compensare, almeno parzialmente, la riduzione di una annualità del percorso scolastico.
 
Lo Snadir ha evidenziato che per l’insegnamento della religione cattolica, impartito per una sola ora settimanale, non sarà possibile operare una decurtazione oraria. Si pone quindi il problema della modalità attraverso la quale consentire il recupero delle 33 ore annue di lezione relative all’abrogato quinto anno.
 
Il D.P.R n. 275/1999, all’art. 5 comma 3 specifica che “l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, (…), fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.” Sulla base di tali indicazioni normative le 33 ore di cui sopra dovrebbero essere recuperate nell’arco di un triennio (un trimestre per anno scolastico), all’interno del percorso quadriennale, con una ripartizione 10 + 10 + 13, da svolgersi in orario antimeridiano con l’aggiunta di un’ora di lezione per ogni giorno della settimana. L’alternativa più plausibile potrebbe essere quella di impartire due ore di lezione settimanali di Irc per uno solo degli anni scolastici considerati dal nuovo percorso. Il chiarimento del Miur risulta estremamente opportuno in vista di un possibile ampliamento della sperimentazione che si potrebbe avere nei prossimi anni.
 
 
L’altra questione che si è posta di recente riguarda la partecipazione degli insegnanti di religione ai lavori delle commissioni d’esame nella scuola secondaria di primo grado.
 
Il D.lgs n. 62/2017, il DM n.741/2017 e la nota 1865/2017 dispongono in merito alla composizione della commissione d’esame per la scuola secondaria primo grado.
L’art. 2 comma 3 del D.lgs n. 62/2017 stabilisce quanto segue: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”.
Con il DM n.741/2017, art. 4 comma 2, si stabilisce che “presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs n. 62/2017”.
La nota n.1865/2017 precisa: “Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi ”; prosegue precisando che “ fanno parte della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa”.
 
Dalle predette norme si deve dedurre che anche gli insegnanti di Religione cattolica, in quanto componenti del Consiglio di classe, devono fare parte delle commissioni d’esame.
 
Inoltre, l’art. 309, comma 4 del DL 297/1994 recita: “Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
 
La norma risulta innovativa rispetto all’attuale assetto organizzativo in materia di composizione della commissione d’esami del primo ciclo con riferimento agli insegnanti di religione (l’attuale riferimento normativo ci riporta al D.Lgs n.297/1994 Art.309 comma 4). Si tratterebbe di una novità che potrebbe ulteriormente valorizzare il ruolo degli insegnanti di religione nel quadro delle attività didattiche e formative della scuola, ciò anche in considerazione delle finalità dell’esame di Stato che, oltre a verificare le conoscenze, valuta anche le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.
 
Bisogna evidenziare infine che i docenti di religione, impegnati per una sola ora settimanale di lezione, potrebbero risultare impegnati in più di una classe terminale quali componenti di diverse commissioni d’esame. Tale ipotesi andrebbe opportunamente definita ai fini della regolarità delle operazioni d’esame.
 

Anche su tale questione lo Snadir ha scritto al Miur chiedendo una serie di chiarimenti in merito all’effettivo ruolo del docente di religione all’interno della commissione d’esame, e riaffermando ancora una volta la legittimità e l’importanza di tale disciplina all’interno della scuola statale italiana e lo status dei docenti che la insegnano.

Snadir - Professione i.r. - 29 novembre 2017, h.12,55

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