Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007

 

La circolare n. 28 del 15 marzo 2007 disciplina l’esame finale del primo ciclo tenendo conto di quanto previsto dai decreti di attuazione della Legge di Riforma 53/2003 ma apportando ulteriori e importanti modifiche. Pertanto è opportuno soffermarsi ad analizzare i punti salienti delle circolare.

 

Attività preliminari all’esame

- Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale procede alla validazione dell’anno scolastico verificando che la frequenza alle lezioni sia stata di almeno i tre quarti dell’orario annuale;

- Sono previste deroghe per casi eccezionali, che devono essere preventivamente definite dagli organi di istituto;

- Tutti gli alunni che hanno frequentato, raggiungendo il monte ore previsto, sono ammessi all’esame di Stato d’ufficio indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti; (quindi il consiglio di classe non deve più predisporre un giudizio di ammissione)

- E’ confermata la relazione finale del consiglio di classe per presentare la classe e quanto svolto;

- E’ confermata la scheda di valutazione con i giudizi analitici disciplinari e globale conclusivo.

 

Svolgimento dell’esame di Stato

- Le prove scritte sono tre e cioè: italiano, lingue comunitarie, matematica scienze e tecnologia

- Le prove scritte si svolgono in tre giorni;

- La durata delle prove scritte viene definita dalle commissioni esaminatrici;

- Prova di Italiano: tre tracce sulla base della prassi ormai consolidata in passato;

- Prova di Lingue comunitarie: si prospettano più possibilità perché alcune classi giungono per la prima volta con due lingue straniere comunitarie all’esame di Stato; la circolare prevede tre possibilità:

a) prova scritta riguarda la prima lingua comunitaria cioè l’inglese;

b) il collegio dei docenti delibera in via sperimentale una prova unica delle due lingue comunitarie (ciò appare poco praticabile perché gli alunni dovrebbero essere sottoposti nello stesso giorno a due prove linguistiche, cosa che inevitabilmente creerebbe confusione ed un inutile stress agli studenti, anche se sarebbe vantaggioso per i docenti che ridurrebbero di un giorno le prove!!!)

c) il collegio dei docenti non delibera l’unica prova scritta per le due lingue comunitarie, si deve prevedere una specifica trattazione in sede di colloquio pluridisciplinare

d) le scuole in cui il bilinguismo è consolidato da anni possono deliberare autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie; in questo casa le giornate per le prove scritte sarebbero quattro (molte scuole si trovano in questa situazione perché già negli ultimi anni hanno sperimentato il bilinguismo).

- Prova di matematica ed elementi di scienze e tecnologia: si riprende l’esperienza consolidata, invitando ad articolare i quesiti in maniera tale che siano indipendenti per non bloccare l’esecuzione della prova in caso di difficoltà da parte del candidato;

- La commissione decide quali strumenti di calcolo sono consentiti;

- Si ribadisce il divieto tassativo dell’uso del telefono cellulare.

- Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente dalla commissione esaminatrice per valutare la maturazione globale dell’alunno, comprendendo anche la seconda lingua comunitarie e la competenza musicale per le classi ad indirizzo musicale. (Si deve pensare che i colloquio pluridisciplinare dovrà essere più approfondito, giacché i candidati sono stati ammessi d’ufficio alla prova, compresi gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza nelle diverse discipline in fase di scrutinio finale).

- Il giudizio finale è la risultanza degli scrutini finali, delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare; ogni commissione formula per ciascun candidato un motivato giudizio complessivo che si conclude con ottimo, distinto, buono, sufficiente se l’esito è positivo, con non licenziato se l’esito è negativo. Il giudizio finale sarà riportato sul diploma di licenza.

- Per gli alunni con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento e di dislessia sano previste misure compensative e strumenti compensativi anche in sede d’esame;

- Per gli alunni diversamente abili si procede come in passato; in caso di esito negativo delle prove si può rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti consentendo all’alunno diversamente abile di frequentare le classi successive.

- Per gli alunni con cittadinanza non italiana si deve considerare la loro particolare situazione e procedere alla valutazione dei livelli di apprendimento tenendo conto delle potenzialità e della complessiva maturazione raggiunta.

 

Certificazioni delle competenze

- La circolare riportando l’art.10 del dpr 275/99 introduce il nuovo certificato delle competenze, proponendo un modello che deve essere adottato in via sperimentale da tutte le scuole; questo modello registra le competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto del percorso scolastico e delle prove d’esame; certifica anche particolari attitudini e il piano di studi seguito nel triennio, comprese attività facoltative e opzionali;

- Questa certificazione delle competenze viene firmata dal dirigente scolastico e dal presidente della commissione  d’esame (non sarà sempre facile accordare i due firmatari, giacchè entrambi non possono disporre contestualmente di quanto avvenuto nel triennio e di quanto avvenuto in fase d’esame).

 

Questa circolare cerca di mettere insieme, con qualche forzatura, qualcosa della riforma Moratti e qualcosa della precedente legislazione; ciò potrà creare un po’ di difficoltà un questa fase di sperimentazione perché alcune scelte non sono di facile attuazione: l’ammissione d’ufficio può vanificare la valutazione dei docenti effettuata alla fine del terzo anno; la libertà nella scelta della seconda prova scritta di lingua comunitaria creerà disagio in fase di deliberazione perché risponde ad esigenze diverse e contrastanti; l’introduzione nella prova di matematica di quesiti, non meglio precisati, di tecnologia, dovrà prevedere l’interazione e la condivisione di intenti dei docenti di matematica e tecnologia; la certificazione delle competenze avrebbe avuto senso come atto conclusivo di una raccolta sistematica fatta nel portfolio delle competenze, mentre oggi risulta una certificazione aggiuntiva.

Certo alcune questioni non sono state chiarite: Chi dovrà compilarla? I docenti che non fanno parte della commissione esaminatrice ma che hanno svolto attività opzionali e facoltative, per esempio gli insegnanti di religione, parteciperanno alla compilazione della certificazione? E il quale sede?

Speriamo che si tratti solo di una sperimentazione da effettuare in questo “anno ponte”, come riferisce il Ministro, e che non diventi uno di quegli esperimenti che poi si portano avanti per decenni, come spesso accade nella scuola italiana.

 

                                                         Nicola Lofrese

Snadir - venerdì 23 marzo 2007

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