Scontro tra le sezioni del Tar Lazio sull’attribuzione del credito scolastico. Per la sezione terza bis religione deve essere considerata nel credito, per quella “quater” no

Scontro tra le sezioni del Tar Lazio sull’attribuzione del credito scolastico

Per la sezione terza bis religione deve essere considerata nel  credito, per quella “quater” no

 

   Una nutrita schiera di ricorrenti, tra cui “laici” di varia estrazione, valdesi, avventisti, evangelici, luterani, pentecostali, atei, agnostici, hanno ottenuto dal TAR del Lazio uno stop all’O.M. n.26/2007 per la parte nella quale si prevedeva che la frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’attività alternativa costituisse elemento di attribuzione in sede di scrutinio finale del credito scolastico.

   Il ricorso è stato notificato al Ministero della Pubblica Istruzione che, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 22 maggio, il giorno prima dell’ordinanza del TAR.  Sarebbe certamente interessante conoscere le argomentazioni del Ministero a difesa di un’ordinanza che, nella specifica questione, aveva inteso valorizzare l’impegno scolastico degli alunni che hanno liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione o della materia alternativa oppure dello studio individuale certificato. Il ricorso è stato notificato anche alla Conferenza Episcopale Italiana che non si è costituita.

   Sarà importante, nei prossimi giorni, soprattutto capire quale sia il riferimento normativo e giurisprudenziale secondo il quale, a giudizio del Tar, l’insegnamento della religione è da ritenersi una “materia extracurriculare”, tenuto conto che  la Corte Costituzionale in diversi momenti  ha stabilito invece che l’insegnamento della religione è “compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale” (Sentenze Corte Cost.  n.203/1989, n.13/1991 e n.290/1992),

   La preoccupazione della sezione terza “quater” del Tar Lazio secondo il quale riconoscere “postumamente” una partecipazione alla formazione del credito scolastico da parte dell’insegnamento della religione evidenzia una diversità tra chi ha scelto liberamente un percorso formativo e chi ne ha scelto un altro o ha scelto il niente, è un  timore che la sezione terza “Bis” del Tar Lazio ha già fugato. Infatti nel 2000 il Tar Lazio ha affermato che la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione “non ha tolto nulla ai risultati conseguiti e al credito scolastico maturato per altra via” e che “la maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli aspiranti”, affermando infine che “a color che non maturano crediti nel seguire l’insegnamento della religione o di materie alternative non è affatto impedito di guadagnare credito con altre iniziative” (Tar Lazio sezione terza Bis sentenza n.7101/2000).

   Certo desta perplessità che due sezioni del Tar Lazio presentino orientamenti così diversi!

   Attenderemo fiduciosi i successivi momenti del giudizio amministrativo avviato, ma lo Snadir sceglie di essere comunque direttamente impegnato in tale contenzioso e pertanto si costituirà nel giudizio pendente presso il Tar del Lazio.

 

Orazio Ruscica

 

Snadir - giovedì 24 maggio 2007

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