NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PERMESSI. Approvato il 9 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che modifica alcune norme in materia di congedi, permessi e aspettative

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI PERMESSI
Approvato il 9 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che modifica alcune norme in materia di congedi, permessi e aspettative


   Giovedì 9 giugno il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Brunetta e Sacconi, ha approvato un Decreto legislativo che modifica alcune norme riguardanti i congedi, i permessi e le aspettative.
   Il DLgs viene approvato in attuazione dell’art. 23 della Legge 183 del 4 novembre 2010, il cosiddetto “collegato lavoro”, che delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. A tutt’oggi il testo del DLgs non è stato ancora  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sarà in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), perché in attesa della firma del presidente della Repubblica. Tuttavia, vogliamo anticiparne le principali novità in quanto sono state già rese note dallo stesso Governo attraverso la pubblicazione della scheda sintetica che è possibile scaricare dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

  • Articolo 2 (astensione obbligatoria): stabilisce che la lavoratrice possa ritornare anticipatamente al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bambino, previa attestazione da parte del medico specialista del SSN.

 

  • D.lgs 151/01, non è valido ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il DLgs stabilisce un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie invalidanti). Infine, si afferma che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, se i sanitari della struttura ne attestano l’esigenza.

 

 

Claudio Guidobaldi

  • Scheda sintetica
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