Assegno Nucleo Familiare. Dal 1° luglio 2011 rivalutati i livelli di reddito

Assegno Nucleo Familiare
Circolare n. 22 prot. 0073009 del 20 giugno 2011 i nuovi limiti di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per nucleo familiare dal 1° Luglio 2011.
   Gli elementi utili per la determinazione dell'assegno sono due:

  1. il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

  •    Per la corresponsione dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione ( avente validità annuale) che verrà rilasciata dall’Istituto secondo  le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.
       Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
       E' importante ricordare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
       Per ottenere l’assegno è necessario presentare tramite l’Istituzione scolastica apposita domanda alla Ragioneria Territoriale dello Stato  (ex DPT – ex DPSV - ex DTEF) di competenza. Ai fini della compilazione del modello di domanda, il richiedente,  dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 i 21 anni.
      Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

    La Redazione

     

    Snadir - Professione i.r. - 21 giugno 2011

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