IL TFR DEI PUBBLICI DIPENDENTI PUÒ ESSERE DEVOLUTO SOLO A FONDI NEGOZIALI

Nota Operativa dell’Inpadp n.1 del 14-01-2011


L’Inpdap, con Nota operativa n.1 del 14 gennaio 2011, risponde alle numerose richieste di pubblici dipendenti aventi come oggetto la richiesta di devolvere il Tfr alle forme pensionistiche individuali. In particolare, la Nota dell’istituto previdenziale precisa che in caso di trasformazione del Tfs in Tfr, tale trattamento non può essere devoluto a forme pensionistiche complementari individuali, come Fondi aperti o Piani individuali pensionistici (Pip), ma solo alle forme pensionistiche complementari istituite dalla contrattazione collettiva (es. Espero per il personale della scuola).
Tale limitazione deriva dal fatto che per i dipendenti pubblici non si applicano le norme del D.Lgs. 252/2005, ma quelle del D.Lgs. 124/1993, e altre disposizioni speciali, tra cui il DPCM 20 dicembre 1999.
Resta ovviamente inteso che un pubblico dipendente potrà iscriversi ad un Fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico destinando somme diverse dal Tfr.

Claudio Guidobaldi


  • Snadir - Professione i.r. - 26 gennaio 2011

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