Assegno Nucleo Familiare Dal 1° luglio 2014 rivalutati i livelli di reddito

Assegno Nucleo Familiare

Dal 1° luglio 2014 rivalutati i livelli di reddito

 
 
    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP) ha disposto con la Circolare n. 20 prot. 52595 del 19 giugno 2014 i nuovi limiti di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per nucleo familiare dal 1° Luglio 2014.
   Gli elementi utili per la determinazione dell'assegno sono due:
  1. la composizione del nucleo familiare;
  2. il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
  
   Per quanto riguarda il primo punto:
   a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;
   b) il nucleo familiare è costituito:
  • dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
  • dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio) di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro);
  • fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell'art. 2 legge n. 15/1968).

   Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia una età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

   La Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
   L'art.1, comma 11, lett.d), ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
   La norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell'assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.
   Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso.

   Per la corresponsione dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione ( avente validità annuale) che verrà rilasciata dall’Istituto secondo  le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.

   Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
   E' importante ricordare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
   Per ottenere l’assegno è necessario presentare tramite l’Istituzione scolastica apposita domanda alla Ragioneria Territoriale dello Stato  (ex DPT – ex DPSV - ex DTEF) di competenza. Ai fini della compilazione del modello di domanda, il richiedente,  dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 i 21 anni.
  Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
  La Circolare ha ribadito “che, con l’istituzione dell’IMU nell’anno 2012, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod.730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico”.
 
La Redazione
 
 
Snadir - Professione i.r - 4 luglio 2014
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