Miur: contratti degli incaricati annuali di religione entro il 31 agosto 2014

Miur: contratti degli incaricati annuali di religione entro il 31 agosto 2014

 
Lo SNADIR ottiene dal MIUR la pubblicazione della Nota prot. 7715 del 28 luglio 2014
 
Com’è noto l’art. 40, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 afferma che gli insegnanti di religione “sono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n.297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”.  Come i colleghi incaricati sanno, questa disposizione non è risultata fino ad oggi sufficiente per ottenere una informatizzazione della procedura di redazione dei contratti annuali e relativo invio e  registrazione da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Lo Snadir, in attesa del completamento della suddetta procedura per l’automazione dei contratti, ha ottenuto dal Miur che, nel confermare il contenuto della Nota prot. 8550 del 29.08.2013 e della C.M. n.399 del 29 settembre 1998, prot. 4043, si precisasse anche quest’anno con nuova Nota prot. 7715 del 28 luglio 2014  che i contratti degli incaricati annuali per l’insegnamento della religione cattolica, a seguito di proposta di nomina dell’Ordinario diocesano (1), devono essere sottoscritti entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, ovviamente con l’assunzione in servizio al 1° settembre.
I Dirigenti scolastici, pertanto, daranno tempestiva comunicazione alla locale Ragioneria  territoriale dello Stato della riconferma dell’incarico o della sua eventuale soppressione, ovvero della sostituzione dell’incaricato, ovvero della variazione dell’orario di insegnamento settimanale attribuito.
Il rispetto dell’osservanza della tempistica potrebbe certamente consentire a tutti i colleghi incaricati di ricevere lo stipendio di settembre senza rischi di slittamento nei mesi successivi. Considerando che quest’anno il giorno 31 agosto è festivo, consigliamo di consegnare a scuola la propria “proposta di nomina” con alcuni giorni di anticipo.
 
La Redazione
 
 

 

(1) Nelle Regioni dove ai sensi dell’art.3, comma 10 della legge 186/2003 è predisposto il decreto di assegnazione sede e orario di insegnamento, è sufficiente presentarsi a scuola per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

 

Snadir - Professione i.r. - 1° agosto 2014

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