L’ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA STATALE

L’ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ATTI DI CULTO NELLA SCUOLA STATALE

 

Legittimità e modalità degli atti di culto nella scuola statale
 
Stante quanto affermato dalla normativa sotto riportata,  non sembrano sussistere ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche.
Occorre, tuttavia, distinguere a seconda delle modalità della loro celebrazione. In particolare, la celebrazione degli atti di culto fuori dalla scuola, su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto e con comunicazione all’interno della scuola, può pacificamente ammettersi.
Allo stesso modo, previa delibera del Consiglio di Circolo o d’Istituto, può ammettersi la celebrazione di atti di culto nella scuola in orario extracurriculare, cioè in un orario non curriculare ma non necessariamente extrascolastico (ad es. prima delle lezioni, o durante l’intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative).
Il Consiglio di Circolo o d’Istituto possono, inoltre, deliberare la celebrazione di atti di culto fuori dalla scuola in orario scolastico, fatta sempre salva la libertà di parteciparvi o meno.
In tutti e tre i casi occorre  assicurare  a tutti gli alunni/studenti la libertà di parteciparvi o meno.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, l’orientamento degli organi scolastici dovrebbe ispirarsi al criterio di opportunità, avendo riguardo in particolare alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti scolastiche.
Sembra, invece, sicuramente da escludersi la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l’ora di religione cattolica, atteso il carattere culturale di tale insegnamento.
Pertanto, per tutto quanto sopra, riteniamo che i Dirigenti Scolastici che consentissero gli atti di culto nell’osservanza dei limiti sopra indicati non violerebbero alcuna legge né commetterebbero alcun reato di interruzione di pubblico servizio e, quindi, non vanno sottoposti ad alcuna contestazione di addebito e/o valutazione negativa.
 
Orazio Ruscica
 
 
Le norme che disciplinano gli atti di culto nella scuola statale
 
  • La Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione prot. 13377/544/Ms del 13.2.1992 ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle     iniziative extrascolastiche di cui al d.P.R. n. 416/1974.
  • Il TAR dell’Emilia Romagna con sentenza del 17 giugno 1993  impugnato la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione
  • Le ordinanze n. 391 e 392 del Consiglio di Stato del 26 marzo 1993 legittimano la circolare di cui sopra e precisano che la delibera degli organi collegiali dell’istituzione scolastica non può imporre “agli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico”.
  • La  sentenza della Corte costituzionale n. 195/93 ribadisce che il principio di laicità rappresenta: ”uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta Costituzionale della Repubblica, principio che implica non l’indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma la garanzia statale per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”. In tale prospettiva, la libertà religiosa è stata declinata nell’accezione più garantista possibile, nel senso di riconoscere a tutti la possibilità di ampliare, anche accedendo a risorse pubbliche, l’esercizio della propria fede religiosa. Per usare le parole della Corte costituzionale: “Il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza (...) va garantito non tanto in raffronto alla situazione delle diverse confessioni religiose (...), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diversi fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato, perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa”.
  • Con la sentenza della Corte costituzionale n. 334 /96 la libertà religiosa è stata considerata un aspetto della dignità umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost:” La Consulta ha anche chiarito che. in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizione obbligatoria derivante dall’ordinamento giuridico dello Stato”.
  • Il D.P.R. n. 567/1996, recante la: “Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, ha poi previsto che le Istituzioni scolastiche “definiscono, promuovono e valutano (...) iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti”. (art. 1, co. 1), queste ultime intese come “occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile” (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete “esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie” (art. 1, co. 2-3). Tali iniziative, in particolare, devono svolgersi “in orari non coincidenti con quelli delle lezioni” (art. 2, co. 3), cioè in un orario non curriculare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto, che “ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica” (art. 4, co. 1). Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che “gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo d’istituto” (art. 2, co. 4).
 
Snadir - Professione i.r. - 13 febbraio 2015
 
;