Ancora un riconoscimento dell’illegittima condizione dei precari di religione e del loro diritto ad un risarcimento pari a venti mensilità
Ancora un riconoscimento dell’illegittima condizione dei precari di religione e del loro diritto ad un risarcimento pari a venti mensilità
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza pubblicata a marzo scorso, con riferimento al tema della reiterazione dei contratti a termine nella scuola, evidenzia “un serio problema di compatibilità con le disposizioni comunitarie” le quali individuano “puntuali condizioni che devono essere soddisfatte affinché il termine finale non comprometta la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori”.
La Corte di Giustizia Europea ha specificato “che il giudice nazionale ha l’obbligo di provvedere, laddove possibile, all’interpretazione delle norme di diritto interno in modo compatibile con l’ordinamento comunitario”: nel caso specifico la reiterazione dei contratti è motivata dalla “carenza di personale di ruolo che ricoprisse i rispettivi posti”; pertanto la reiterazione dei contratti è da ritenersi illegittima considerata la disponibilità di posti vacanti.
E’ per tali motivi che il Giudice interpellato ha riconosciuto, in favore di ciascun ricorrente, il diritto al risarcimento del danno nella misura di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Come lo Snadir ha più volte ribadito, la mancata proroga della validità della graduatoria del concorso del 2004 degli insegnanti di religione (ai fini di uno scorrimento della stessa almeno per i posti della quota del 70%) e la mancata indizione di un nuovo concorso, hanno lasciato migliaia di docenti di religione nella ingiusta condizione di precariato nonostante la disponibilità di posti vacanti. Tale situazione va rimossa riconoscendo agli insegnanti precari di religione, con un servizio scolastico superiore ai 36 mesi, il diritto alla conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato così come si prospetta avverrà per i docenti inseriti nelle GAE.
Ernesto Soccavo
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