Dalla parte dei docenti di religione…sempre!

Dalla parte dei docenti di religione…sempre!

 
 
Il nuovo anno scolastico si è aperto con una buona notizia per i docenti di religione che sono stati nominati negli anni precedenti Vicari dei Dirigenti scolastici. La nota Miur prot. 1875 del 3 settembre scorso -  nelle more del completamento della Fase C del Piano di assunzione previsto dalla riforma scolastica - ha autorizzato i Dirigenti scolastici a nominare i Vicari con la precedente modalità. Anche i docenti di religione, dunque, possono essere riconfermati nella funzione di Vicari e saranno sostituiti con un altro docente di religione proposto dall’ufficio scuola della diocesi. Ovviamente nella successiva Fase C, l’istituzione scolastica interessata avrà per l’anno scolastico in corso un posto di ruolo in meno nell’organico dell’autonomia (Nota prot. 29315 del 10  settembre 2015).
Questa notizia ci fa intravedere che l’organico dell’autonomia, di cui al comma 63 della legge 197/2015, comprende anche l’insegnamento della religione; diversamente si verificherebbe - come abbiamo più volte segnalato nelle sedi istituzionali - una violazione degli accordi Concordatari (legge 121/1985). Se l’insegnamento della religione è parte dell’organico dell’istituto, allora diventa evidente che sul piano organizzativo, interno alla singola istituzione scolastica, i docenti di religione potranno assumere compiti di collaborazione con il Dirigente scolastico; questi, infatti “… può individuarenell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti  che  lo coadiuvano  in  attività  di  supporto  organizzativo  e   didattico dell'istituzione scolastica” (comma 83 art.1 legge 107(2015). I docenti di religione sono, quindi, organicamente strutturali al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Pertanto, dall’a.s. 2016/2017, essendo l’organico dell’autonomia composto dall’attuale organico di diritto e del prossimo organico Potenziato (Fase C), i docenti di religione potranno, alla pari dei docenti di altre discipline, essere assegnati per il potenziamento dell’offerta formativa di cui all’art.1, comma 7 della legge 107/2015, in particolare per le lettere d), e), h), e l).
Ciò che non si comprende è come sia stato possibile, da parte del Governo, ignorare nel piano straordinario di assunzioni i docenti di religione incaricati annuali, che sono anch’essi precari della scuola statale italiana. La mancata stabilizzazione del loro rapporto di lavoro non può essere risolta con la semplice attribuzione del beneficio della ricostruzione di carriera e degli aumenti biennali convenzionali. E’ chiaro che se questo fosse il “giusto compenso” per la mancanza del ruolo, allora non avremmo dovuto avere l’immissione in ruolo derivante dalle disposizioni della legge 186/2003. L’attribuzione dei benefici economici di cui sopra agli incaricati annuali è, dunque, attualmente, “l’unico temperamento rispetto alla mancata stabilizzazione” (Corte Costituzionale). Inoltre, è bene precisare che i predetti benefici economici sono di natura esclusiva contrattuale (CCNL); infatti l’art. 3, comma 10 della legge 186/2003 stabilisce che ai posti non coperti con contratti di lavoro a tempo indeterminato si provvede con contratti a tempo determinato.
Se il Giudice riconosce la condizione di precario del docente di religione incaricato annuale - dato che il  Consiglio di Stato nel 1958 ha equiparato i docenti di religione cattolica agli altri docenti abilitati in virtù dell’idoneità rilasciata dal vescovo competente per territorio, come abilitazione all’insegnamento - vuol dire che occorre superare la condizione di precariato attraverso un piano di assunzione straordinario che dovrà comprendere i posti vacanti e disponibili; se poi il comma 131 dell’art.1 legge 107/2015 (dall’a.s 2016/2017 i contratti a Tempo Determinato non potranno superare i 36 mesi) dovrà applicarsi anche agli incaricati di religione, allora è chiaro che il piano straordinario di assunzione dovrà avvenire su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto (attualmente circa 11.300 posti).
Saranno i Giudici e, eventualmente, la Corte di Giustizia europea a stabilire se il precario di religione dev’essere necessariamente condannato alla condizione di precariato permanente, oppure dopo il superamento dei 36 mesi essere stabilizzato con l’immissione in ruolo.
Chi sostiene, incomprensibilmente, che gli insegnanti di religione incaricati sono dei precari “strutturali”, evidentemente non ha mai sperimentato l’ansia determinata dall’incognita che annualmente pervade l’animo di chi non ha certezza della conferma della cattedra, determinata anche dall’illegittimo frazionamento delle stesse. Questi non coglie lo sconforto causato dal diniego di un mutuo per acquistare o costruire una casa oppure il timore della perdita del posto di lavoro o della riduzione delle ore di insegnamento, per motivi non supportati da solide ragioni.
Un’ultima considerazione: l’incaricato di religione non potrà beneficiare dei 500 euro per ciascun anno scolastico, previsti dal comma 121 dell’art.1 legge 107/2015, in quanto la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è  assegnabile soltanto ai docenti di ruolo.  E’ un altro elemento che fa emergere l’ingiusta disparità di trattamento degli incaricati annuali di religione rispetto ai loro colleghi di ruolo: la formazione dovrebbe essere un diritto di tutti.
Quello degli incaricati annuali di religione è uno status giuridico da tutelare giorno per giorno, nella prospettiva di accrescere la dignità professionale di questi insegnanti e non in quella di mortificarne le legittime aspirazioni ad un lavoro più garantito.
Si apre un anno scolastico di rilevanti cambiamenti: in questo nuovo strutturarsi della scuola italiana lo Snadir sarà presente, come sempre, per dare voce a tutti gli insegnanti di religione.
 
Orazio Ruscica
 
Snadir - Professione i.r. - 21 settembre 2015 - Editoriale Professione i.r. settembre 2015
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