Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017
Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017
Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Mef, dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritta il 15 giugno 2016 - ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017; con la Nota prot.19976 del 22 luglio 2016 si dispone infatti che tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo dal 25 luglio 2016 al 5 agosto 2016, compilando i modelli UR1 o UR2.
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali con la suddetta nota, permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda, e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
- “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
- “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Richiamiamo i punti di maggiore rilievo - per i docenti di religione - presenti nell’Ipotesi di CCNI:
- per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all’art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/2017 ; (cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso; comune di residenza dei familiari; età dei figli; maggiore anzianità anagrafica);
- per la graduatoria regionale su base diocesana l'O.M. n.244/2016 ha chiarito che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare risieda nel comune richiesto da almeno tre mesi.
- per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 1 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- Per l’a.s. 2016/2017 i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013, 2013/2014 o 2014/2015 fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
- I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017).
- I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
- E’ riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti. I predetti docenti in servizio su più scuole svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017).
- I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017; C.M. prot.19990 del 22 luglio 2016. Anno scolastico 2016/2017- adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto).
- I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno procedente (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017)
- Il punteggio per le utilizzazioni è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale su base diocesana - elaborata secondo quanto stabilito dall’O.M. n. 244 dell’8 aprile 2016 - ed eventualmente aggiornato con i nuovi titoli acquisiti entro la data di presentazione della domanda (art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017); dovrà essere conteggiato anche l’anno scolastico in corso e l’eventuale continuità del servizio (vedi scheda e Faq).
- La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli UT provinciali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 8 aprile 2016, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni:
- Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi dalla data stabilita per la presentazione della domanda.
- L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
- In caso di parità di precedenza e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. (art. 1 comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017)
- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017) si applicano le norme stabilite dall’art. 19 del CCNI dell’8 aprile 2016, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 244 dell’8 aprile 2016. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
- Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4, comma 2 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017).
Da sottolineare inoltre che:
- Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 8 aprile 2016 art. 34 comma 8).
- Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisoria per l’a.s. 2016/2017).
La Redazione
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- Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2016/2017 - Per facilitare la procedura, Snadir vi offre questa serie di video che vi aiuteranno ad individuare e compilare il modulo di cui avete bisogno. Buona visione!
- Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017
- Nota prot. n. 19976del 22 luglio 2016 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017. Presentazione domande
- C.M. prot.19990 del 22 luglio 2016. Anno scolastico 2016/2017- adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto
- O.M. n. 244 dell’8 aprile 2016. MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
- CCNI 8 aprile 2016. Mobilità del personale Docente e ATA per l´a.s. 2016/2017
- Art. 34 del CCNI 8 aprile 2016 - Mobilità insegnanti di religione cattolica
- Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2016/2017
- Guida alla compilazione del Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016)
- Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2016/2017
- Guida alla compilazione del Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016)
- FAQ – Frequently Asked Questions - Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti - Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016).
- Tabella Valutazione continuità Utilizzazioni 2016/2017(versione 22 luglio 2016)
- Guida per l’attuazione dell’art.19 CCNI 8 aprile 2016 - dimensionamento (versione 22 luglio 2016)
- FAQ – Frequently Asked Questions - Unificazioni e dimensionamenti a.s. 2016/2017(versione 22 luglio 2016)
- Domanda di utilizzazione “a disposizione” nella scuola di titolarità a seguito di riduzione oraria fino ad 1/5 – a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (spostamento ore da istituto di completamento in istituto prevalente) – a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (completamento in altro istituto a seguito riduzione orario – a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016)
- Domanda di utilizzazione a seguito di Unificazione/ Dimensionamento – a.s. 2016/2017 (versione 22 luglio 2016)
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 commi 5 e 7 – a.s. 2016/2017
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per utilizzazioni – a.s. 2016/2017
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per assegnazioni provvisorie – a.s. 2016/2017
- Bollettino Ufficiale Scuole Statali del Miur
- Elenco delle diocesi
Snadir - Professione i.r. - 22 luglio 2016