Inaspettato dietrofront del Miur sulle ore di programmazione degli insegnanti di religione della scuola primaria

INASPETTATO DIETROFRONT DEL MIUR SULLE ORE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Continua la politica di discriminazione degli insegnanti di religione
 
 
Pochi giorni fa avevamo accolto con soddisfazione la risposta del Ministero ad un quesito dello Snadir.  Veniva specificato che la C.M. prot.24306 dal titolo“Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”. Nel paragrafo “Disposizioni particolari per la scuola primaria”era da applicare anche agli insegnanti di religione.
Ricordiamo che la C.M. suddetta, in merito alle ore di programmazione nella scuola primaria, afferma che:  “A tali ore (alle 22 ore) si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”.
A distanza di pochi giorni il Miur cambia idea. E noi ci chiediamo nuovamente dove sia la “buona scuola”?
Eppure, in base al principio di legalità, che dovrebbe essere a fondamento dell’operato della pubblica amministrazione, ci saremmo aspettati la rigorosa osservanza dell’art. 309, terzo comma, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico – Scuola) secondo il quale “I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti”.
Allo stesso modo sembra sbiadire il principio di imparzialità (e quello di ragionevolezza ad esso connesso): da oggi un insegnante di posto comune in servizio con una sola classe potrà (e dovrà) svolgere un’ora retribuita per la programmazione; un insegnante di religione in servizio soltanto su cinque classi sarà invece (ancora) escluso dalla programmazione retribuita.  Infatti, quest’ultimo dovrà svolgere le ore di programmazione nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento (cioè nelle 40 ore previste dall’art.29 del CCNI 2006-2009). Ovviamente se il docente di religione risulti titolare di due o più contratti in altri istituti di scuola primaria, le ore di programmazione saranno attribuite in base alla sommatoria delle ore di servizio prestate nelle due o più scuole, così come previsto dalla Nota MPI - Direzione Generale istruzione elementare - Div. II prot.2000 del 22 ottobre 1997.
E’ chiaro che la prima risposta del Miur al nostro quesito è  indubbiamente favorevole ai docenti di  religione, perché avvantaggia la partecipazione all’attività di programmazione retribuita. Dispiace che qualcuno fatichi ancora a capire i benefici per i docenti di religione incaricati annuali.
E’ stata perseguita la strada più breve: quella di ignorare i diritti degli insegnanti di religione e degli alunni della primaria che si avvalgono di questo insegnamento.
In attesa di nuovi sviluppi, mentre i colleghi manterranno lo stesso monte ore (orario di servizio + ora/e di programmazione) della prima proposta di nomina o del primo decreto, la FGU/Snadir si farà carico di chiedere al Miur un chiarimento ufficiale coinvolgendo tutte le organizzazioni sindacali rappresentative.
 
 


Snadir - Professione i.r. - 15 settembre 2016, h.11.50

 

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