Il miur precisa: i docenti del potenziamento non possono essere utilizzati nell’insegnamento dell'attività alternativa

 Il miur precisa: i docenti del potenziamento non possono essere utilizzati nell’insegnamento dell'attività alternativa

 
In riferimento ai casi di utilizzo improprio dei docenti assunti nella Fase C (organico del potenziamento) impegnati nell’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, l’USR Veneto ha emanato la Nota prot. 18123 del  3 ottobre 2016 ad oggetto: “Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado – a.s. 2016/2017”.
Tale nota conferma quanto già affermato dallo Snadir in data 30 dicembre 2015 e 23 maggio 2016; infatti, tra le altre indicazioni, l’USR Veneto conferma che i docenti del potenziamento NON possono essere utilizzati nell’insegnamento delle attività alternative alla religione, A MENO CHE  non diano la loro disponibilità ad espletare ore eccedenti: ciò in quanto tale insegnamento -  nella fattispecie dei docenti del potenziamento  -  può assumere esclusivamente la tipologia di ORE ECCEDENTI  l’orario settimanale di servizio (peraltro retribuite con somme che fanno riferimento a capitoli di spesa diversi da quelli utilizzati per la retribuzione del normale orario di servizio).
 
Con la Nota citata l’USR per il Veneto chiarisce ulteriormente, quindi, ciò che il MIUR aveva già inserito nella propria Nota n.2852 del 5 settembre 2016, e rende più espliciti i casi che concretamente si possono porre all’interno delle istituzioni scolastiche nella gestione dell’organico.
Riteniamo utile ribadire ancora una volta un altro importante aspetto della questione: né i docenti del potenziamento che insegnano - in aggiunta all’orario d’obbligo - l’attività alternativa alla religione cattolica, né alcun altro docente dell'organico dell'autonomia chiamato a tale insegnamento, possono prevedere durante le suddette ore lo svolgimento di discipline curricolari o iniziative di potenziamento dell’offerta formativa riconducibili alle aree di cui all'art.1 c.7 legge 107/15 (destinate a tutti, e non solo agli studenti che non si avvalgono). In base alle CC.MM. nn. 128-129-130-131 del 1986, infatti, durante l’ora alternativa vanno svolte solo attività di approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
 

 

Professione i.r. 8 ottobre 2016, h. 11.00

 

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