LE VISITE FISCALI DI CONTROLLO
LE VISITE FISCALI DI CONTROLLO
Principi e regole degli accertamenti medico-legali
per malattia del dipendente pubblico
 
La diffusione di notizie nello scorso mese di aprile, riguardo la possibilità di sospensione delle visite fiscali, aveva generato una certa confusione tanto da costringere il Dipartimento della Funzione Pubblica ad emettere il 7 maggio un breve comunicato. Con esso si chiariva che tale decisione non riguardava i dipendenti pubblici, in quanto il provvedimento era disposto dall’INPS  esclusivamente per le visite disposte d’ufficio previste solo per il settore privato.
Cogliamo, co9munque, l’occasione per fare nuovamente il punto della questione ed offrire un quadro esaustivo dell’iter normativo e delle disposizioni in vigore.
 
Il principio ”costi-benefici”
Le decisioni del ministro Brunetta, assunte nel biennio 2008-2009, tese a contrastare  l’assenteismo, imponevano ai dirigenti della Pubblica amministrazione l’obbligo di richiedere la visita fiscale per i propri dipendenti, fin dal primo giorno di assenza per malattia1. Fino ad allora, generalmente i dirigenti avevano adottato una linea di buon senso, richiedendo alle ASL il controllo solo quando c’era il fondato sospetto di  frode. Dopo una lunga serie di contenziosi tra le amministrazioni scolastiche e le ASL, derivanti dall’individuazione dell’amministrazione a cui spettava l’esborso dei costi abnormi che l’operazione comportava,  le regole sulle visite fiscali sono state cambiate2.  Con l’art.16 c.9 della Legge 111/2011 l’obbligo di richiedere le visite fiscali non è più tassativo e vincolante per le pubbliche amministrazioni e, nel contempo viene determinato l’ambito di discrezionalità attribuito al dirigente responsabile, il quale, rispetto alla previgente normativa, deve valutare caso per caso se richiedere il controllo, tenendo conto non solo della condotta complessiva del dipendente, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Valutazione che comunque deve basarsi sul principio dei ”costi-benefici”, prescindendo da considerazioni personali.
 
La disciplina delle visite fiscale
La visita fiscale, prevista già dall’art. 5 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) per verificare il reale stato di malattia del dipendente assente dal lavoro per motivi di salute, è attualmente disciplinata dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 1 agosto 2011, emanata in applicazione al comma 9 dell’art 16 della legge 111/2011.
Quando viene disposta - La visita fiscale  non è più obbligatoria e compete al dirigente la decisione di disporla o meno attenendosi al principio “costi-benefici”. Resta, comunque, l’obbligo di richiedere la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa3.
Modalità di svolgimento – Secondo le nuove disposizioni è richiesto alle ASL di garantire la prestazione medico-legale entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato al controllo deve redigere un verbale in triplice copia (una per il dipendente), nel quale si conferma o meno la diagnosi e la prognosi certificata dal medico curante. In sede redigente è prevista la possibilità di contestare l’esito della visita di controllo. Qualora ciò si dovesse verificare, il giudizio definitivo spetterà al dirigente del servizio medico-legale dell’ASL.
Mancato ritorno in servizio – Nel caso in cui il dipendente non dovesse ritornare in servizio sarà necessario produrre un nuovo certificato di malattia, pena la diffida da parte dell’amministrazione, prendendo atto delle conseguenze sanzionatorie e contrattuali della mancata ottemperanza alla diffida stessa.
Dipendente risultato assente alla visita fiscale – Nulla è cambiato per quanto riguarda  le modalità di imputazione dell’assenza ingiustificata, rimanendo valide le disposizioni richiamate dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.8 del 5 settembre 2008 che prevedono la trattenuta economica prevista dell’art 5 c. 14 della Legge 638/83, applicata secondo le modifiche apportate a seguito del pronunciamento di incostituzionalità parziale del comma 44. La sanzione economica si applica, quindi, solo dopo che il dipendente non si sia recato alla visita di controllo il giorno successivo presso l’ufficio medico-legale e non abbia giustificato l’assenza alla propria amministrazione entro 15 giorni.
La sanzione medesima, invece, non è applicabile nei casi in cui l’assenza risulti dovuta a “giustificati motivi”, che il dipendente ha l’obbligo di documentare. Con tale espressione si intende l’insorgenza di eventi imprevedibili che costringono la persona ad allontanarsi dalla sua abitazione indipendentemente dalla propria volontà5 o, semplicemente, per effettuare accertamenti medici urgenti6.
 
Le fasce di reperibilità ed i soggetti esclusi dall’obbligo
In ultimo, è bene ricordare la normativa prevista dal punto 2. della circolare 10/2011, dove si tratta delle fasce di reperibilità nel periodo di assenza per malattia.
La circolare conferma gli orari fissati dall’art.1 D.M. n. 206/2009, ossia l’obbligo di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,  anche nei giorni non lavorativi e festivi. Nel caso in cui ci si debba allontanare dalla propria abitazione (o altro domicilio) è fatto obbligo avvisare preventivamente la propria amministrazione scolastica. Il dipendente può, anche, rifiutare l’ingresso del medico dell’ASL nella propria abitazione, qualora questi si presenti al di fuori dell’orario di reperibilità, senza che ciò costituisca infrazione alcuna.
In base all’art. 2 del DM 209/2009 sono esclusi  dall'obbligo di reperibilità due tipologie di dipendenti: 1° tipologia:  coloro i quali l'assenza è  riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta7.  Per far scattare la causa di esenzione dell’obbligo di reperibilità sono necessarie due condizioni8: 1) Il possesso da parte dell’amministrazione della specifica documentazione formale comprovante l’esistenza delle cause di esenzione; 2) Il certificato medico di malattia, giustificativo dell’assenza dal servizio, nel quale sia indicata la causa dell’esenzione. E si intende come tale l’attestazione del medico curante che la patologia dalla quale è affetto il dipendente rientra nel regime di esenzione e quindi non è necessario che il certificato contenga la diagnosi. 2° tipologia: i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Questo a ragion del fatto che, come afferma una  sentenza della Cassazione, imporre al domicilio coatto produrrebbe una limitazione alla libertà della persona, e, in taluni casi, configurerebbe un contrasto con le indicazioni terapeutiche del medico curante9.
 
Claudio Guidobaldi
 

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1. L’art. 71 del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008. Si veda inoltre D.Lgs 150/09 che ha modificato l’art. 55 c.5 septies del D.lgs 165/01.
2. La caccia ai “fannulloni” ha fatto lievitare i costi della spesa dell’amministrazione scolastica in maniera sproporzionata. A tal proposito, sono stati  calcolati circa 56 milioni di euro solo per pagare le visite fiscali, stimando il costo medio annuo per istituto di circa 5-6 mila euro. A seguito del pronunciamento della Consulta del 2010, con la quale si è chiarito che le visite fiscali di controllo erano a carico delle singole scuole,  l’allora ministro Germini, non contenta dei tagli che erano stati fatti alla scuola italiana, impose alle scuole a pagare le visite fiscali con i fondi di gestione, senza che esse potesse fruire di un finanziamento aggiuntivo “ad hoc”. Solo più di recente è stata sanata la questione evitando il collasso delle finanze scolastiche: l’art.14 c.27 della Legge 135/2012 dispone, infatti, che l’Amministrazione centrale provvede a rimborsare direttamente le Regioni delle spese per le visite fiscali sul personale scolastico assente per malattia. La Nota Miur  del 16 luglio 2012 n. 4442 stabilisce che dal 7 luglio 2012 è il Ministero ha provvedere ad erogare alle Regioni le somme dovute per gli accertamenti medico-legali.
3. Per “giorno non lavorativo” – secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica – sono da intendersi  tutti i seguenti giorni: domenica, festivo, ferie, permesso, turno di riposo del dipendente (Parere UPPA n.3 del 21 novembre 2011).
4. Sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 26 gennaio 1998.
5. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002
6. Sentenza Corte di Cassazione del 4 marzo 1996
7. Il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunioe nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione (Nota  Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567). Per individuare l’elenco delle malattie invalidanti si rimanda all’art 5 c.1. lett a Dlgs 124/98 del 19 aprile1998.
8. Cfr. Giornale dell’Inpdap nn.19-20, Annata 2010.
9. Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990. Il richiamo alla precisazione della Cassazione va a colmare una lacuna presente ancora nelle norme contrattuali del CCNL 2007. 

 

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