Pensioni 2017: pubblicate le istruzioni operative. Domande entro il 20 gennaio 2017

Pensioni 2017: pubblicate le istruzioni operative

 
Domande entro il 20 gennaio 2017
 
 
 
Il Miur ha emanato il 07 dicembre 2016  la Circolare ministeriale prot 38646/2016 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n.  941 del 01-12-2016, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2017.
 
Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2017, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 20 gennaio 2017.
 
Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrono le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione. La prima deve essere compilata dai docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, utilizzando unicamente il modello cartaceo.
I docenti a tempo indeterminato, compresi gli insegnanti di religione di ruolo, devono invece utilizzare la procedura telamatica. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono, infatti, essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l ‘istanza  anche con modalità cartacea. il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
 
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
 
Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

Pensione di Anzianità (requisiti al 31 dicembre 2011)
Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
 
Pensione di vecchiaia (requisiti al 31 dicembre 2011)
65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
 
Nuovi requisiti
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2017 le regole da applicarsi sono le seguenti.
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.
Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
 
Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un´età pari o superiore a 57 anni e 3 (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
 
Disposizione in materia  di settima salvaguardia
L’art. 1, comma 265 lett.d), della legge 28 dicembre 2015 n.208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 2011 del 2011(settima salvaguardia).
I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’Inps, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M 941 del 2016 per accedere al trattamento pensionistico dal 1°settembre 2017.
 
Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
 
 A seguito dell’approvazione della legge di bilancio per il 2017, il Miur fornirà, con una successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni (ad esempio APE – Anticipo pensionistico). 
 

Snadir - Professione i.r. - 9 dicembre 2016, h.18.25

 

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