PERMANENZA PROLUNGATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO – CHIARIMENTI INPS SULL’INDENNITÀ DI MALATTIA

PERMANENZA PROLUNGATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO – CHIARIMENTI INPS SULL’INDENNITÀ DI MALATTIA

 
Tenuto conto che “nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni), l’INPS ha preso atto, con il Messaggio n. 1074 del 9-3-2018, che “la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre”.
 
1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
 
Il suindicato Messaggio INPS ricorda che ”solo a fronte della certificazione telematica prodotta (…)
l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento.
 
Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, (…) e l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
 
 
 
 
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