Il tribunale di Perugia accoglie il ricorso sostenuto dallo Snadir Anche le ore da dedicare al collegio dei docenti, alla programmazione di inizio e fine anno e alla informazione alle famiglie vanno svolte in proporzione all'orario di servizio

Il tribunale di Perugia accoglie il ricorso sostenuto dallo Snadir

 
Anche le ore da dedicare al collegio dei docenti, alla programmazione di inizio e fine anno e alla informazione alle famiglie vanno svolte in proporzione all’orario di servizio
 
 
Gli obblighi dei docenti in riferimento alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti nell’art.  29 del CCNL/2007 e comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni.
In particolare, le ore complessive che i docenti sono obbligati a dedicare a queste attività di carattere collegiale sono 40 per la partecipazione al collegio docenti e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe.
Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti, ma cosa succede nel caso dei docenti che prestano servizio su più scuole?
 
Il tribunale di Perugia, con sentenza n. 172/2018, ha accolto il ricorso presentato da una nostra iscritta - e sostenuto dalla segreteria Snadir di Perugia - che prestava servizio in tre istituti diversi, riconoscendole il diritto a svolgere le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29, lettera a), del CCNL 2007 proporzionalmente all’orario di lavoro svolto presso il singolo Istituto.
 
Nel caso in esame, il Dirigente Scolastico, sulla scorta di una errata interpretazione della legge, aveva ritenuto che potessero essere ridotte proporzionalmente solo le attività dedicate alla partecipazione ai consigli di classe.
 
Il Giudice, aderendo all'interpretazione della normativa da noi indicata, ha ritenuto illegittimo il provvedimento assunto dal Dirigente Scolastico e ha statuito che anche per quelle attività, in ipotesi di servizio prestato a tempo parziale ed in più sedi, deve trovare applicazione il suddetto principio di proporzionalità rispetto all'orario di lavoro effettivamente espletato presso l'Istituto.
 
I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso orario d’insegnamento ma svolte in una sola sede.
 
Il Giudice ha condannato il Dirigente scolastico al pagamento delle spese.
 
 
Snadir - Professione i.r. - 18 aprile 2018, h.18.,40
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