Seduta n. 340 del 15/7/2003
DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2480-B)
(A.C. 2480-B - Sezione 1)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
PARERE FAVOREVOLE
(A.C. 2480-B - Sezione 2)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della
religione cattolica, che sarà bandito dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, è riservato
agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso
degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche
in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto
unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata
una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria,
ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige e dellerelative norme di attuazione. Resta altresì
fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge.
(A.C. 2480-B - Sezione 3)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in
7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti emanati aisensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO
DI LEGGE
ART. 6.
(Copertura finanziaria).
Al comma 3, sostituire le parole da: gli eventuali decreti
fino alla fine del comma con le seguenti: i decreti che,
in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano
l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima
legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti
di cui al precedente periodo sono altresì elencati
con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo
11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni.
6. 1.Giudice.
Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti
con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti
richiesti dalla legge, siano.
6. 2.Giudice.
Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti
con le seguenti: i decreti.
6. 3.Giudice.
(A.C. 2480-B - Sezione 4)
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
nel momento stesso in cui approva le norme concernenti la
definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica, che comporta come prima immediata misura l'istituzione
dei relativi ruoli e la nomina a tempo indeterminato di
oltre 15.000 docenti;
considerato che nell'anno scolastico 2002-2003, per la prima
volta nella storia della scuola italiana, il Governo ha
impedito qualsiasi nomina a tempo indeterminato, nonostante
la presenza di decine di migliaia di posti stabilmente vacanti
occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie
concorsuali, sia permanenti che derivanti dall'espletamento
di un complesso e oneroso concorso ordinario;
considerato che con il 31 luglio, se entro un congruo periodo
da questa scadenza il Governo non individua il relativo
contingente dei posti, decade la possibilità di effettuare
nomine a tempo indeterminato anche per il prossimo anno
scolastico 2003-2004;
impegna il Governo
a completare le procedure per l'individuazione del contingente
dei posti che, per l'anno scolastico 2003-2004, dovrà
essere destinato al conferimento delle suddette nomine.
9/2480/1.Sasso, Motta, Grignaffini, Capitelli, Ruzzante.