Allegato A 15 luglio 2003
Allegato A
Seduta n. 340 del 15/7/2003

DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2480-B)

(A.C. 2480-B - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO


Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2480-B - Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.


(Disposizioni transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dellerelative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

(A.C. 2480-B - Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.


(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati aisensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.


(Copertura finanziaria).
Al comma 3, sostituire le parole da: gli eventuali decreti fino alla fine del comma con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
6. 1.Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, siano.
6. 2.Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti.
6. 3.Giudice.

(A.C. 2480-B - Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO


La Camera,
nel momento stesso in cui approva le norme concernenti la definizione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che comporta come prima immediata misura l'istituzione dei relativi ruoli e la nomina a tempo indeterminato di oltre 15.000 docenti;
considerato che nell'anno scolastico 2002-2003, per la prima volta nella storia della scuola italiana, il Governo ha impedito qualsiasi nomina a tempo indeterminato, nonostante la presenza di decine di migliaia di posti stabilmente vacanti occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie concorsuali, sia permanenti che derivanti dall'espletamento di un complesso e oneroso concorso ordinario;
considerato che con il 31 luglio, se entro un congruo periodo da questa scadenza il Governo non individua il relativo contingente dei posti, decade la possibilità di effettuare nomine a tempo indeterminato anche per il prossimo anno scolastico 2003-2004;

impegna il Governo


a completare le procedure per l'individuazione del contingente dei posti che, per l'anno scolastico 2003-2004, dovrà essere destinato al conferimento delle suddette nomine.
9/2480/1.Sasso, Motta, Grignaffini, Capitelli, Ruzzante.

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