Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (2480-B)
Art. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)
1. Ai fini dellinsegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dallAccordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dallIntesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dallordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dellinfanzia e nella scuola elementare linsegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per linsegnamento della religione cattolica)
1. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti dinsegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per linsegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dellufficio scolastico regionale, nellambito dellorganico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per linsegnamento della religione cattolica nella scuola dellinfanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dellufficio scolastico regionale, nellambito dellorganico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto allarticolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nellanno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3.
(Accesso ai ruoli)
1. Laccesso ai ruoli di cui allarticolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dellIntesa di cui allarticolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui allarticolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dellarticolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dellesiguo numero dei candidati, si ponga lesigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone laggregazione territoriale dei concorsi, indicando lufficio scolastico regionale che deve curare lespletamento dei concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dellIntesa di cui allarticolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui allarticolo 1, comma 1, rilasciato dallordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dellarticolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono laccertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dellinsegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con laccertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nellambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano lelenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva lelenco ed invia allordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui allarticolo 2, commi 2 e 3. Dallelenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare allordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. Lassunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, dintesa con lordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui allarticolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dellIntesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nellambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dallarticolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dellidoneità da parte dellordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dellordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui allarticolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, dintesa con lordinario diocesano competente per territorio.
Art. 4.
(Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui allarticolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata allinclusione nellelenco di cui allarticolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dallordinario diocesano competente per territorio ed allintesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dallordinario diocesano competente per territorio e allintesa con il medesimo ordinario.
3. Linsegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata lidoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per linsegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dallarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nellinsegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello dobbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente allaccertamento della conoscenza dellordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per lanno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dellinfanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui allarticolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui allarticolo 5, valutati in 7.418.903 euro per lanno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione della presente legge, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.